Detrazione 55% per sostituzione caldaie: abolito l’obbligo dell’Attestato

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=Cristian82=
00martedì 8 settembre 2009 09:44

Per chi intende fruire della detrazione del 55% per la sostituzione di impianti termici con caldaie a condensazione, pompe di calore o impianti geotermici , l'art. 31 della legge 99 del 23 luglio 2009, in vigore da 15 agosto, ha abolito l'obbligo di produrre l'Attestato di Qualificazione Energetica (Allegato A).

I contribuenti che hanno ultimato i lavori per la sostituzione dell'impianto termico dopo il 15 agosto 2009 sono tenuti a presentare all'ENEA solo la scheda informativa (Allegato E).

L'Enea precisa che "coloro che hanno ultimato i lavori prima del 15 agosto 2009 sono tenuti a presentare sia l'allegato A che l'allegato E, mentre coloro che completeranno i lavori a partire dal 15 agosto 2009 siano soggetti a compilare e ad inviare all'Enea il solo allegato E".

L'allegato E va inviato attraverso il sito finanziaria2009.acs.enea.it. oppure per raccomandata.

Tenuto conto delle suddette novità legislative, i soggetti interessati al beneficio, a partire dal 15 agosto 2009, relativamente agli interventi di sostituzione di impianti termici con caldaie a condensazione, sono tenuti ad acquisire la seguente documentazione:

Asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell`intervento ai requisiti richiesti (artt. 6-9 del D.M. 19 febbraio 2007);
Scheda informativa relativa agli interventi realizzati contenente i dati elencati nello schema di cui all`Allegato E del Decreto 19 febbraio 2007.
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