Pubblicato in Gazzetta il quarto Conto Energia per il fotovoltaico

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papparana
00martedì 17 maggio 2011 09:02
Il decreto si applica agli impianti fotovoltaici che entrano in esercizio dopo il 31 maggio 2011 e fino al 31 dicembre 2016, per un obiettivo indicativo di potenza installata a livello nazionale di circa 23.000 MW, corrispondente ad un costo indicativo cumulato annuo degli incentivi stimabile tra 6 e 7 miliardi di euro.

Per i ‘piccoli impianti’ fotovoltaici (impianti fino a 1000 kW realizzati su edifici, impianti fino a 200 kW operanti in regime di scambio sul posto, impianti di potenza qualsiasi realizzati su edifici ed aree delle Amministrazioni pubbliche) non è previsto alcun tetto di spesa fino a fine 2012. Per i ‘grandi impianti’ (tutti quelli diversi dai ‘piccoli’) sono previsti tetti di spesa semestrali fino al 2012. Vedi tabella

Per gli impianti grandi e piccoli, dal 2013 al 2016, il superamento dei tetti non limita l'accesso alle tariffe incentivanti, ma determina una riduzione aggiuntiva delle stesse per il periodo successivo. Dal 2013 è prevista l’introduzione del modello tedesco.

Alle installazioni che prevedono la rimozione dell’amianto è assegnato un premio di 5 €cent/kWh, mentre un premio del 10% è destinato a chi installa pannelli fotovoltaici italiani o europei.


Vediamo nel dettaglio i contenuti del quarto Conto Energia.

Le regole per l’incentivazione dei grandi impianti
I grandi impianti che entrano in esercizio entro il 31 agosto 2011 accedono direttamente alle tariffe incentivanti, previa comunicazione al GSE dell’entrata in esercizio. Invece, i grandi impianti che entrano in esercizio dopo il 31 agosto 2011 e fino a tutto il 2012, per accedere alle tariffe incentivanti, devono essere iscritti nell’apposito registro informatico gestito dal GSE, in una posizione tale da rientrare nei limiti di costo definiti per ciascun periodo.

Qualora l’insieme dei costi di incentivazione per i grandi impianti entrati in esercizio entro il 31 agosto 2011 (non obbligati all’iscrizione al registro GSE) e per quelli iscritti nel registro per il 2011 determini il superamento del limite di costo previsto per lo stesso periodo, l’eccedenza comporta una riduzione di pari importo del limite di costo relativo al secondo semestre 2012.

Ulteriore condizione per ottenere gli incentivi è la seguente: la certificazione di fine lavori dell’impianto deve pervenire al GSE entro 7 mesi (9 mesi per gli impianti oltre 1 MW) dalla data di pubblicazione della graduatoria degli impianti iscritti al registro che il GSE pubblicherà sul proprio sito entro 15 giorni dalla data di chiusura del relativo periodo. In tutti i casi la tariffa incentivante spettante è quella vigente alla data di entrata in esercizio dell’impianto.

Come funzionano il registro e la graduatoria del GSE per i grandi impianti
Per il 2011 e il 2012, i grandi impianti devono essere iscritti nell’apposito registro del GSE inviando la documentazione di cui all'allegato 3-A. Per il 2011, le richieste di iscrizione al registro devono pervenire al GSE dal 20 maggio al 30 giugno 2011. In caso di ulteriore disponibilità nell’ambito del limite di costo, il registro è riaperto dal 15 settembre al 30 settembre 2011. Per il primo semestre 2012, ci si potrà iscrivere dal dal 1° al 30 novembre 2011 (eventuale riapertura dal 1° al 31 gennaio 2012). Per il secondo semestre 2012 dal dal 1° al 28 febbraio 2012 (eventuale riapertura dal 1° al 31 maggio 2012).

Il GSE forma la graduatoria degli impianti iscritti al registro e la pubblica sul proprio sito entro 15 giorni dalla chiusura del relativo periodo. L’iscrizione dell’impianto al registro decade se manca la certificazione della fine dei lavori. La graduatoria non è soggetta a scorrimento, salvo cancellazioni a cura del GSE di impianti iscritti che entrino in esercizio entro il 31 agosto 2011. L’iscrizione al registro non è cedibile a terzi. Le regole tecniche per l’iscrizione al registro saranno pubblicate dal GSE entro il 15 maggio 2011.

La richiesta e l’erogazione dell’incentivo
Entro 15 giorni solari dall’entrata in esercizio dell’impianto, il responsabile deve far pervenire al GSE la richiesta di incentivo, completa della documentazione prevista dall'allegato 3-C. I gestori di rete hanno l’obbligo di collegare gli impianti alla rete elettrica nei termini stabiliti dalla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 99/08. Fatte le opportune verifiche, il GSE eroga gli incentivi entro 120 giorni dal ricevimento della richiesta.

Indennizzo per ritardi nella connessione
Nel caso in cui il gestore di rete non rispetti i tempi per la connessione, previsti dalla Delibera ARG/elt 99/08, e questo ritardo comporti la perdita del diritto a una determinata tariffa incentivante, si applicano le misure di indennizzo previste dalla Delibera ARG/elt 181/10 dell’Authority.

Chi può accedere agli incentivi
Possono beneficiare delle tariffe incentivanti persone fisiche, persone giuridiche, soggetti pubblici e condomini per impianti fotovoltaici di almeno 1 kW, conformi alle norme tecniche di cui all’allegato 1 e al Dlgs 28/2011, nuovi, collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate.

Entità delle tariffe incentivanti
La tariffa incentivante, differenziata per potenza dell’impianto e per periodo temporale secondo le tabelle di cui all’allegato 5, è riconosciuta per 20 anni dall’entrata in esercizio dell'impianto ed è costante in moneta corrente per tutto il periodo di incentivazione.

Premi aggiuntivi
I piccoli impianti sugli edifici possono beneficiare di un premio aggiuntivo rispetto alle tariffe incentivanti. È previsto un premio:
- per gli impianti abbinati ad un uso efficiente dell’energia;
- del 5% per gli impianti ubicati in zone industriali, miniere, cave o discariche esaurite, area di pertinenza di discariche o di siti contaminati;
- del 5% per i piccoli impianti, realizzati da comuni sotto i 5000 abitanti;
- di 5 centesimi di euro/kWh per gli impianti installati in sostituzione di coperture in amianto;
- del 10% per gli impianti il cui costo di investimento, per quanto riguarda i componenti diversi dal lavoro, sia riconducibile per almeno il 60% ad una produzione realizzata nell’Unione europea.

Gli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline hanno diritto a una tariffa pari alla media aritmetica fra la tariffa spettante per “impianti fotovoltaici realizzati su edifici” e quella per “altri impianti fotovoltaici”. Il rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e la superficie totale della copertura della serra stessa non deve superare il 50%.
papparana
00martedì 17 maggio 2011 09:05
Decreto Ministeriale 05/05/2011
(Gazzetta ufficiale 12/05/2011 n. 109)

.......(omissis).....

E m a n a
il seguente decreto:

Art. 1


Finalita' e campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce i criteri per incentivare la
produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici e lo
sviluppo di tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2-sexies del decreto-legge
25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
marzo 2010, n. 41, il presente decreto si applica agli impianti
fotovoltaici che entrano in esercizio in data successiva al 31 maggio
2011 e fino al 31 dicembre 2016, per un obiettivo indicativo di
potenza installata a livello nazionale di circa 23.000 MW,
corrispondente ad un costo indicativo cumulato annuo degli incentivi
stimabile tra 6 e 7 miliardi di euro.


Art. 2


Criteri generali del regime di sostegno

1. Il regime di sostegno e' assicurato secondo obiettivi indicativi
di progressione temporale della potenza installata coerenti con
previsioni annuali di spesa.
2. Fatte salve le disposizioni transitorie per l'accesso agli
incentivi definite per gli anni 2011 e 2012, il superamento dei costi
annui indicativi definiti per ciascun anno o frazione di anno non
limita l'accesso alle tariffe incentivanti, ma determina una
riduzione aggiuntiva delle stesse per il periodo successivo, tenuto
conto del costo indicativo cumulato annuo di cui all'art. 1, comma 2.
3. Al raggiungimento del minore dei valori di costo indicativo
cumulato annuo di cui all'art. 1, comma 2, con decreto del Ministro
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza
unificata, possono essere riviste le modalita' di incentivazione di
cui al presente decreto, favorendo in ogni caso l'ulteriore sviluppo
del settore.


Art. 3


Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti
definizioni:
a) «condizioni nominali»: sono le condizioni di prova dei moduli
fotovoltaici, piani o a concentrazione solare, nelle quali sono
rilevate le prestazioni dei moduli stessi, secondo protocolli
definiti dalle pertinenti norme CEI e indicati nella Guida CEI 82-25
e successivi aggiornamenti;
b) «costo di investimento»: totale dei costi strettamente
necessari per la realizzazione a regola d'arte dell'impianto
fotovoltaico;
c) «data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico»: e'
la prima data utile a decorrere dalla quale sono verificate tutte le
seguenti condizioni:
c1) l'impianto e' collegato in parallelo con il sistema
elettrico;
c2) risultano installati tutti i contatori necessari per la
contabilizzazione dell'energia prodotta e scambiata o ceduta con la
rete;
c3) risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi
alla regolazione dell'accesso alle reti;
d) «energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico» e':
d1) per impianti connessi a reti elettriche in media o alta
tensione, l'energia elettrica misurata all'uscita del gruppo di
conversione della corrente continua in corrente alternata in bassa
tensione, prima che essa sia resa disponibile alle eventuali utenze
elettriche del soggetto responsabile e prima che sia effettuata la
trasformazione in media o alta tensione per l'immissione nella rete
elettrica;
d2) per impianti connessi a reti elettriche in bassa tensione,
l'energia elettrica misurata all'uscita del gruppo di conversione
della corrente continua in corrente alternata, ivi incluso
l'eventuale trasformatore di isolamento o adattamento, prima che essa
sia resa disponibile alle eventuali utenze elettriche del soggetto
responsabile e immessa nella rete elettrica;
e) «impianto fotovoltaico» o «sistema solare fotovoltaico»: e' un
impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione
diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico; esso
e' composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici
piani, nel seguito denominati moduli, uno o piu' gruppi di
conversione della corrente continua in corrente alternata e altri
componenti elettrici minori;
f) «impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche
innovative»: e' l'impianto fotovoltaico che utilizza moduli non
convenzionali e componenti speciali, sviluppati specificatamente per
sostituire elementi architettonici, e che risponde ai requisiti
costruttivi e alle modalita' di installazione indicate in allegato 4;
g) «impianto fotovoltaico realizzato su un edificio»: e'
l'impianto i cui moduli sono posizionati sugli edifici secondo le
modalita' individuate in allegato 2;
h) «potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa)
dell'impianto fotovoltaico»: e' la potenza elettrica dell'impianto,
determinata dalla somma delle singole potenze nominali (o massime, o
di picco, o di targa) di ciascun modulo fotovoltaico facente parte
del medesimo impianto, misurate alle condizioni nominali, come
definite alla lettera a);
i) «potenziamento»: e' l'intervento tecnologico eseguito su un
impianto entrato in esercizio da almeno due anni, consistente in un
incremento della potenza nominale dell'impianto, mediante aggiunta di
moduli fotovoltaici la cui potenza nominale complessiva sia non
inferiore a 1 kW, in modo da consentire una produzione aggiuntiva
dell'impianto medesimo, come definita alla lettera l);
l) «produzione aggiuntiva di un impianto»: e' l'aumento, ottenuto
a seguito di un potenziamento ed espresso in kWh, dell'energia
elettrica prodotta annualmente, rispetto alla produzione annua media
prima dell'intervento; per i soli interventi di potenziamento su
impianti non muniti del gruppo di misura dell'energia prodotta, la
produzione aggiuntiva e' pari all'energia elettrica prodotta
dall'impianto a seguito dell'intervento di potenziamento,
moltiplicata per il rapporto tra l'incremento di potenza nominale
dell'impianto e la potenza nominale complessiva dell'impianto a
seguito dell'intervento di potenziamento;
m) «produzione annua media di un impianto»: e' la media
aritmetica, espressa in kWh, dei valori dell'energia elettrica
effettivamente prodotta negli ultimi due anni solari, al netto di
eventuali periodi di fermata dell'impianto eccedenti le ordinarie
esigenze manutentive;
n) «punto di connessione»: e' il punto della rete elettrica, di
competenza del gestore di rete, nel quale l'impianto fotovoltaico
viene collegato alla rete elettrica;
o) «rifacimento totale»: e' l'intervento
impiantistico-tecnologico eseguito su un impianto entrato in
esercizio da almeno venti anni che comporta la sostituzione con
componenti nuovi di almeno tutti i moduli e del gruppo di conversione
della corrente continua in corrente alternata;
p) «servizio di scambio sul posto»: e' il servizio di cui
all'art. 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e
successive modifiche ed integrazioni;
q) «GSE»: e' il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.a.;
r) «sistema solare fotovoltaico a concentrazione o impianto
fotovoltaico a concentrazione»: e' un impianto di produzione di
energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione
solare, tramite l'effetto fotovoltaico; esso e' composto
principalmente da un insieme di moduli in cui la luce solare e'
concentrata, tramite sistemi ottici, su celle fotovoltaiche, da uno o
piu' gruppi di conversione della corrente continua in corrente
alternata e da altri componenti elettrici minori;
s) «soggetto responsabile»: e' il soggetto responsabile
dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, e che ha diritto a
richiedere e ottenere le tariffe incentivanti, nonche' il soggetto
che richiede l'iscrizione ai registri di cui all'art. 8;
t) «impianto fotovoltaico con innovazione tecnologica»: e' un
impianto fotovoltaico che utilizza moduli e componenti caratterizzati
da significative innovazioni tecnologiche;
u) «piccoli impianti»: sono gli impianti fotovoltaici realizzati
su edifici che hanno una potenza non superiore a 1000 kW, gli altri
impianti fotovoltaici con potenza non superiore a 200 kW operanti in
regime di scambio sul posto, nonche' gli impianti fotovoltaici di
potenza qualsiasi realizzati su edifici ed aree delle Amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165
del 2001;
v) «grande impianto»: e' un impianto fotovoltaico diverso da
quello di cui alla lettera u);
z) «costo indicativo cumulato annuo degli incentivi» o «costo
indicativo cumulato degli incentivi»: e' la sommatoria dei prodotti
della potenza di ciascun impianto fotovoltaico ammesso alle
incentivazioni, di qualunque potenza e tipologia, ivi inclusi gli
impianti realizzati nell'ambito dei regimi attuativi dell'art. 7 del
decreto legislativo n. 387 del 2003 e di quelli di cui all'art.
2-sexies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, per la componente
incentivante riconosciuta o prevista per la produzione annua
effettiva, laddove disponibile, o per la producibilita' annua
dell'impianto calcolata dal GSE sulla base dell'insolazione media del
sito in cui e' ubicato l'impianto, della tipologia di installazione e
di quanto dichiarato dal soggetto responsabile;
aa) «costo annuo indicativo degli incentivi nel periodo» o «costo
indicativo degli incentivi nel periodo»: e' il costo, calcolato con
le modalita' di cui alla lettera z), in riferimento alla potenza dei
piccoli e grandi impianti fotovoltaici ammessi alle incentivazioni
nei periodi di riferimento stabiliti dell'art. 4;
ab) «componente incentivante delle tariffe»: fino al 31 dicembre
2012 e' il valore delle tariffe incentivanti; successivamente a tale
data, e' convenzionalmente assunta pari al valore della tariffa
premio sull'autoconsumo.
2. Ai fini del presente decreto, le cave, le discariche esaurite,
le aree di pertinenza di discariche o di siti contaminati non sono
considerate aree agricole, anche se ricadenti in aree classificate
agricole dal pertinente strumento urbanistico.
3. Valgono inoltre le definizioni di cui all'art. 2 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, escluso il comma 15, e all'art. 2
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Art. 4


Obiettivi dell'incentivazione dell'energia elettrica
prodotta da impianti fotovoltaici

1. I limiti di incentivazione dell'energia prodotta da impianti
fotovoltaici sono determinati sulla base del costo annuo indicativo
degli incentivi con riferimento a ciascun periodo e per la seguente
tipologia di impianti:
a) impianti fotovoltaici, di cui al titolo II, a loro volta
distinti in piccoli impianti e grandi impianti;
b) impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche
innovative, di cui al titolo III;
c) impianti a concentrazione, di cui al titolo IV.
2. Limitatamente al periodo 1° giugno 2011-31 dicembre 2011 e a
tutto l'anno 2012 i grandi impianti di cui alla lettera a) del comma
1 sono ammessi al regime di sostegno nei limiti di costo annuo
individuati dalla tabella 1.1. Nella medesima tabella sono riportati
anche i relativi obiettivi indicativi di potenza:

vedi tabella 1.1 allegata



3. Limitatamente al periodo 1° giugno 2011-31 dicembre 2011 e a
tutto l'anno 2012 i piccoli impianti di cui alla lettera a) del comma
1 sono ammessi all'incentivo senza limiti di costo annuo, fatte salve
le riduzioni tariffarie programmate stabilite dall'allegato 5.
4. Per gli anni dal 2013 al 2016, per gli impianti di cui alla
lettera a) del comma 1 il superamento dei costi indicativi definiti
dalla tabella 1.2 non limita l'accesso alle tariffe incentivanti, ma
determina una riduzione aggiuntiva delle stesse per il periodo
successivo, sulla base di quanto stabilito dall'allegato 5. Nella
tabella 1.2 sono individuati altresi' i relativi obiettivi indicativi
di potenza. Tali valori possono essere aggiornati sulla base di
quanto stabilito dall'art. 8, comma 5:

Tabella 1.2


vedi tabella 1.2 allegata


5. Limitatamente al periodo 1° giugno 2011-31 dicembre 2011 e a
tutto l'anno 2012 agli impianti di cui alle lettere b) e c) del comma
1 si applicano le riduzioni tariffarie programmate stabilite
dall'allegato 5.
6. Per gli anni dal 2013 al 2016, per gli impianti di cui alla
lettere b) e c) del comma 1 il superamento dei costi indicativi
definiti dalla tabella 1.3 non limita l'accesso alle tariffe
incentivanti, ma determina una riduzione aggiuntiva delle stesse per
il periodo successivo, sulla base di quanto stabilito dall'allegato
5:

Tabella 1.3


vedi tabella 1.3 allegata


Art. 5


Cumulabilita' degli incentivi e dei meccanismi
di valorizzazione dell'energia elettrica prodotta

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 5, comma 4, del decreto
ministeriale 6 agosto 2010 e quanto previsto al comma 4 del presente
articolo, le tariffe incentivanti di cui al presente decreto sono
cumulabili esclusivamente con i seguenti benefici e contributi
pubblici finalizzati alla realizzazione dell'impianto:
a) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30%
del costo di investimento per impianti fotovoltaici realizzati su
edifici aventi potenza nominale non superiore a 20 kW;
b) contributi in conto capitale fino al 60% del costo di
investimento per impianti fotovoltaici che siano realizzati su scuole
pubbliche o paritarie di qualunque ordine e grado ed il cui il
soggetto responsabile sia la scuola ovvero il soggetto proprietario
dell'edificio scolastico, nonche' su strutture sanitarie pubbliche e
su superfici ed immobili di strutture militari e penitenziarie,
ovvero su superfici e immobili o loro pertinenze di proprieta' di
enti locali o di regioni e province autonome;
c) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30%
del costo di investimento per impianti fotovoltaici che siano
realizzati su edifici pubblici diversi da quelli di cui alle lettera
a) e b), ovvero su edifici di proprieta' di organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale che provvedono alla prestazione di
servizi sociali affidati da enti locali, ed il cui soggetto
responsabile sia l'ente pubblico o l'organizzazione non lucrativa di
utilita' sociale;
d) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30%
del costo di investimento per impianti fotovoltaici realizzati su
aree oggetto di interventi di bonifica, ubicate all'interno di siti
contaminati come definiti dall'art. 240 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, purche' il soggetto
responsabile dell'impianto assuma la diretta responsabilita' delle
preventive operazioni di bonifica; i predetti contributi non sono
cumulabili con il premio di cui all'art. 14, comma 1, lettera a);
e) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30%
del costo di investimento per impianti fotovoltaici integrati con
caratteristiche innovative;
f) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30%
del costo di investimento per impianti fotovoltaici a concentrazione;
g) finanziamenti a tasso agevolato erogati in attuazione
dell'art. 1, comma 1111, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
h) benefici conseguenti all'accesso a fondi di garanzia e di
rotazione istituiti da enti locali o regioni e province autonome.
2. Fermo restando il diritto al beneficio della riduzione
dell'imposta sul valore aggiunto per gli impianti facenti uso di
energia solare per la produzione di calore o energia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e al
decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, le tariffe
incentivanti di cui al presente decreto non sono applicabili qualora,
in relazione all'impianto fotovoltaico, siano state riconosciute o
richieste detrazioni fiscali.
3. Non possono accedere alle tariffe di cui al presente decreto gli
impianti che hanno beneficiato delle tariffe incentivanti introdotte
dai decreti interministeriali 28 luglio 2005, 6 febbraio 2006, 19
febbraio 2007 e 6 agosto 2010.
4. Dal 1° gennaio 2013, si applicano le condizioni di cumulabilita'
degli incentivi secondo le modalita' di cui all'art. 26 del decreto
legislativo n. 28 del 2011, come definite con i decreti attuativi di
cui all'art. 24, comma 5, dello stesso decreto.
5. Per gli impianti di cui ai titoli II, III e IV le tariffe
incentivanti sono aggiuntive ai seguenti benefici, alternativi fra
loro:
a) il meccanismo dello scambio sul posto per gli impianti
ammessi, ferma restando la deroga di cui all'art. 355, comma 7, del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e le modalita' e condizioni
di cui alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas ARG/elt 186/09 del 9 dicembre 2009. Tale disciplina continua ad
applicarsi anche dopo il termine del periodo di diritto alle tariffe
incentivanti di cui al presente decreto;
b) il ritiro con le modalita' e alle condizioni fissate
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'art.
13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ovvero
la cessione al mercato.
6. Le tariffe incentivanti sono aggiuntive ai benefici di cui alle
lettere a) e b) del comma 5, limitatamente agli impianti che entrano
in esercizio entro il 31 dicembre 2012.


Art. 6


Condizioni per l'accesso alle tariffe incentivanti

1. Gli impianti accedono alle tariffe incentivanti con le modalita'
e nel rispetto delle condizioni fissate dal presente decreto.
2. I grandi impianti che entrano in esercizio entro il 31 agosto
2011 accedono direttamente alle tariffe incentivanti, fatto salvo
l'onere di comunicazione al GSE dell'avvenuta entrata in esercizio
entro 15 giorni solari dalla stessa.
3. Per gli anni 2011 e 2012 i grandi impianti che non ricadono tra
quelli di cui al comma 2 accedono alle tariffe incentivanti qualora
ricorrano entrambe le seguenti ulteriori condizioni:
a) l'impianto e' stato iscritto nel registro di cui all'art. 8,
in posizione tale da rientrare nei limiti specifici di costo definiti
per ciascuno dei periodi di riferimento di cui all'art. 4, comma 2. A
tal fine, il limite di costo per il 2011 e' inclusivo dei costi
connessi all'incentivazione dei grandi impianti entrati in esercizio
entro il 31 agosto 2011. Qualora l'insieme dei costi di
incentivazione per i grandi impianti entrati in esercizio entro il 31
agosto 2011 e degli iscritti nel registro di cui all'art. 8 per
l'anno 2011 determini il superamento del limite di costo previsto per
lo stesso periodo, l'eccedenza comporta una riduzione di pari importo
del limite di costo relativo al secondo semestre 2012;
b) la certificazione di fine lavori dell'impianto perviene al GSE
entro sette mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria di cui
all'art. 8, comma 3; il predetto termine e' incrementato a nove mesi
per gli impianti di potenza superiore a 1 MW.
4. In tutti i casi la tariffa incentivante spettante e' quella
vigente alla data di entrata in esercizio dell'impianto.
5. Lo spostamento di un impianto fotovoltaico in un sito diverso da
quello di prima installazione comporta la decadenza dal diritto alla
tariffa incentivante. Eventuali modifiche, sullo stesso sito, della
configurazione dell'impianto non possono comportare un incremento
della tariffa incentivante.


Art. 7


Indennizzo nel caso di perdita del diritto
a una determinata tariffa incentivante

1. Nei casi in cui il mancato rispetto, da parte del gestore di
rete, dei tempi per il completamento della realizzazione della
connessione e per l'attivazione della connessione, previsti dalla
deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas del 23
luglio 2008, ARG/elt 99/08 e il relativo allegato A, e successive
modiche ed integrazioni, comporti la perdita del diritto a una
determinata tariffa incentivante, si applicano le misure di
indennizzo previste e disciplinate dalla delibera dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas ARG/elt 181/10 e relativo allegato A, e
successive modifiche e integrazioni.


Art. 8


Iscrizione al registro per i grandi impianti

1. Per gli anni 2011 e 2012 i soggetti responsabili di grandi
impianti devono richiedere al GSE l'iscrizione all'apposito registro
informatico, inviando la documentazione di cui all'allegato 3-A.
2. Per l'anno 2011 le richieste di iscrizione al registro devono
pervenire al GSE dal 20 maggio al 30 giugno 2011. Per lo stesso anno,
il periodo per l'iscrizione al registro e' riaperto, nel caso di
ulteriore disponibilita' nell'ambito del limite di costo di cui
all'art. 4, comma 2, dal 15 settembre al 30 settembre 2011. Per il
primo semestre dell'anno 2012 il periodo per l'iscrizione al registro
decorre dal 1° al 30 novembre 2011 e viene successivamente riaperto,
nel caso di ulteriori disponibilita', nell'ambito del limite di costo
di cui all'art. 4, comma 2, dal 1° al 31 gennaio 2012. Per il secondo
semestre dell'anno 2012 il periodo per l'iscrizione al registro
decorre dal 1° al 28 febbraio 2012 e viene successivamente riaperto,
nel caso di ulteriori disponibilita', nell'ambito del limite di costo
di cui all'art. 4, comma 2 dal 1° al 31 maggio 2012, tenuto conto di
quanto stabilito dall'art. 6, comma 3, lettera a), terzo periodo.
3. Il GSE forma la graduatoria degli impianti iscritti al registro
e la pubblica sul proprio sito entro quindici giorni dalla data di
chiusura del relativo periodo, secondo i seguenti criteri di
priorita', da applicare in ordine gerarchico:
a) impianti entrati in esercizio alla data di presentazione della
richiesta di iscrizione;
b) impianti per i quali sono stati terminati i lavori di
realizzazione alla data di presentazione della richiesta di
iscrizione; in tal caso, fermo restando quanto previsto all'art. 9;
c) precedenza della data del pertinente titolo autorizzativo;
d) minore potenza dell'impianto;
e) precedenza della data della richiesta di iscrizione al
registro.
4. Qualora per un impianto iscritto al registro in posizione tale
da rientrare nei limiti di costo di cui all'art. 4, comma 2, non sia
prodotta la certificazione della fine dei lavori entro il termine
indicato all'art. 6, comma 1, lettera b), l'iscrizione dello stesso
impianto decade. Nel caso in cui tale impianto sia comunque
completato e acceda, in un periodo successivo, alle tariffe
incentivanti con le modalita' e nei limiti di cui al presente
decreto, ad esso spetta la tariffa vigente alla data di entrata in
esercizio ridotta del 20%.
5. La graduatoria formata a seguito dell'iscrizione al registro non
e' soggetta a scorrimento, fatto salvo il caso di cancellazioni a
cura del GSE di impianti iscritti che entrino in esercizio entro il
31 agosto 2011. Le eventuali risorse liberatesi a seguito di rinuncia
o decadenza dal diritto sono allocate sul primo periodo utile
successivo. Il GSE provvede alla ricognizione delle predette risorse
e a comunicare il periodo della relativa allocazione.
6. Qualora un impianto iscritto al registro nell'anno 2011 in
posizione tale da non rientrare nel limite di costo di cui all'art.
4, comma 2, intenda accedere alle tariffe incentivanti nell'anno 2012
deve inoltrare al GSE una nuova richiesta di iscrizione con le
modalita' di cui ai precedenti commi.
7. Il comma 4 non si applica nei casi di mancato rispetto del
termine di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), dovuto a eventi
calamitosi riconosciuti come tali dalle competenti autorita'. In tal
caso, l'impianto mantiene il diritto di accesso alle tariffe
incentivanti, fermo restando quanto stabilito dall'art. 6, comma 2.
8. L'iscrizione al registro non e' cedibile a terzi.
9. Il GSE pubblica le regole tecniche per l'iscrizione al registro
di cui al presente decreto entro e non oltre il 15 maggio 2011.


Art. 9


Certificazione di fine lavori per i grandi impianti

1. Per gli anni 2011 e 2012 il soggetto titolare di un impianto
iscritto al registro di cui all'art. 8 comunica al GSE il termine dei
lavori di realizzazione dell'impianto, allegando perizia asseverata
che certifichi il rispetto di quanto previsto all'allegato 3-B, e
trasmette copia della comunicazione e della perizia al gestore di
rete.
2. Entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, il
gestore di rete verifica la rispondenza di quanto dichiarato nella
perizia asseverata dandone comunicazione al GSE.
3. Nell'ambito delle regole tecniche di cui all'art. 8, comma 9, il
GSE redige un apposito protocollo sulla base del quale i gestori di
rete provvedono alla verifica di quanto dichiarato nella perizia
asseverata, di cui al comma 1.
4. Per gli impianti di cui all'art. 8, comma 3, lettera b), la
comunicazione del termine dei lavori di realizzazione dell'impianto
corredata dalla perizia asseverata di cui al comma 1 e' allegata alla
richiesta di iscrizione al registro.


Art. 10


Trasmissione della documentazione
di entrata in esercizio e accesso alle tariffe incentivanti

1. Entro quindici giorni solari dalla data di entrata in esercizio
dell'impianto, il soggetto responsabile e' tenuto a far pervenire al
GSE la richiesta di concessione della pertinente tariffa
incentivante, completa di tutta la documentazione prevista
dall'allegato 3-C. Il mancato rispetto dei termini di cui al presente
comma comporta il mancato riconoscimento delle tariffe incentivanti
per il periodo intercorrente fra la data di entrata in esercizio e la
data della comunicazione al GSE, fermo restando il diritto alla
tariffa vigente alla data di entrata in esercizio.
2. Ai fini di cui al comma 1, e' fatto obbligo ai gestori di rete
di provvedere alla connessione degli impianti alla rete elettrica nei
termini stabiliti dalla deliberazione dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas n. ARG/elt 99/08 e successive modificazioni.
3. Il GSE, verificato il rispetto delle disposizioni del presente
decreto, determina e assicura al soggetto responsabile l'erogazione
della tariffa spettante entro centoventi giorni dalla data di
ricevimento della medesima richiesta, al netto dei tempi imputabili
al soggetto responsabile.
4. La cessione dell'impianto fotovoltaico, ovvero dell'edificio o
unita' immobiliare su cui e' ubicato l'impianto fotovoltaico
congiuntamente all'impianto stesso, deve essere comunicata al GSE
entro 30 giorni dalla data di registrazione dell'atto di cessione.
5. Il periodo di diritto alle tariffe incentivanti di cui al
presente decreto e' considerato al netto di eventuali fermate
disposte a seguito di problematiche connesse alla sicurezza della
rete ovvero a seguito di eventi calamitosi riconosciuti come tali
dalle competenti autorita'.


Titolo II

Impianti solari fotovoltaici
Art. 11


Requisiti dei soggetti e degli impianti

1. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al
presente titolo i seguenti soggetti:
a) le persone fisiche;
b) le persone giuridiche;
c) i soggetti pubblici;
d) i condomini di unita' immobiliari ovvero di edifici.
2. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al
presente titolo, gli impianti fotovoltaici in possesso dei seguenti
requisiti:
a) potenza nominale non inferiore a 1 kW;
b) conformita' alle pertinenti norme tecniche richiamate
nell'allegato 1 e alle disposizioni di cui all'art. 10 del decreto
legislativo n. 28 del 2011, ove applicabili; in particolare i moduli
fotovoltaici dovranno essere certificati in accordo con la norma CEI
EN 61215 se realizzati con silicio cristallino, con la norma CEI EN
61646, se realizzati con film sottili;
c) realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque non
gia' impiegati in altri impianti cosi' come stabilito dal decreto
ministeriale 2 marzo 2009;
d) collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate, in
modo tale che ogni singolo impianto fotovoltaico sia caratterizzato
da un unico punto di connessione alla rete, non condiviso con altri
impianti fotovoltaici;
e) che rispettano le condizioni stabilite dall'art. 10, comma 4,
del decreto legislativo n. 28 del 2011, qualora realizzati con moduli
collocati a terra in aree agricole, fatto salvo quanto previsto ai
commi 5 e 6 dello stesso art. 10;
f) che rispettano gli ulteriori requisiti e specifiche tecniche
di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 28 del 2011, a
decorrere dalla data ivi indicata.
3. Gli inverter utilizzati in impianti fotovoltaici che entrano in
esercizio successivamente al 31 dicembre 2012 devono tener conto
delle esigenze della rete elettrica, prestando i seguenti servizi e
protezioni:
a) mantenere insensibilita' a rapidi abbassamenti di tensione;
b) consentire la disconnessione dalla rete a seguito di un
comando da remoto;
c) aumentare la selettivita' delle protezioni, al fine di evitare
fenomeni di disconnessione intempestiva dell'impianto fotovoltaico;
d) consentire l'erogazione o l'assorbimento di energia reattiva;
e) limitare la potenza immessa in rete (per ridurre le variazioni
di tensione della rete);
f) evitare la possibilita' che gli inverter possano alimentare i
carichi elettrici della rete in assenza di tensione sulla cabina
della rete.
4. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 3, il CEI -
Comitato elettrotecnico italiano, sentita l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, definisce apposite norme tecniche.
5. Per gli impianti che entrano in esercizio dopo un anno dalla
data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 28 del 2011, in
aggiunta alla documentazione prevista per gli impianti che entrano in
esercizio prima della medesima data, il soggetto responsabile e'
tenuto a trasmettere al GSE, ai sensi dell'allegato 2, comma 4,
lettera b), del medesimo decreto legislativo, certificato rilasciato
dal produttore dei moduli fotovoltaici, con il quale viene attestato
che i moduli fotovoltaici utilizzati godono per almeno dieci anni di
garanzia di prodotto contro il difetto di fabbricazione.
6. Per gli impianti che entrano in esercizio successivamente al 30
giugno 2012, il soggetto responsabile e' tenuto a trasmettere al GSE,
in aggiunta alla documentazione prevista per gli impianti che entrano
in esercizio prima della medesima data, la seguente ulteriore
documentazione:
a) certificato rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici,
attestante l'adesione dello stesso a un sistema o consorzio europeo
che garantisca, a cura del medesimo produttore, il riciclo dei moduli
fotovoltaici utilizzati al termine della vita utile dei moduli;
b) certificato rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici,
attestante che l'azienda produttrice dei moduli stessi possiede le
certificazioni ISO 9001:2008 (Sistema di gestione della qualita'),
OHSAS 18001 (Sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoro)
e ISO 14000 (Sistema di gestione ambientale);
c) certificato di ispezione di fabbrica relativo a moduli e
gruppi di conversione rilasciato da ente terzo notificato a livello
europeo o nazionale, a verifica del rispetto della qualita' del
processo produttivo e dei materiali utilizzati e degli altri criteri
riportati alle precedenti lettere a) e b) e all'art. 14, comma 1,
lettera d).


Art. 12


Tariffe incentivanti

1. Per l'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici di
cui al presente titolo, il soggetto responsabile ha diritto a una
tariffa individuata sulla base di quanto disposto dall'allegato 5.
2. La tariffa incentivante e' riconosciuta per un periodo di venti
anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto ed
e' costante in moneta corrente per tutto il periodo di
incentivazione.
3. Le tariffe di cui al presente articolo possono essere
incrementate con le modalita' e alle condizioni previste dagli
articoli 13 e 14. Ogni singolo incremento e' da intendersi non
cumulabile con gli altri. A decorrere dal 2013 la tariffa a cui e'
applicato l'incremento e' pari alla componente incentivante. Il
premio e' riconosciuto sull'intera energia elettrica prodotta
dall'impianto fotovoltaico.
4. Gli impianti entrati in esercizio a seguito di potenziamento
possono accedere alle tariffe incentivanti limitatamente alla
produzione aggiuntiva, fermo restando quanto stabilito dall'art. 24,
comma 2, lettera i), punto ii, del decreto legislativo n. 28 del
2011.
5. Ai fini dell'attribuzione delle tariffe incentivanti, piu'
impianti fotovoltaici realizzati dal medesimo soggetto responsabile o
riconducibili a un unico soggetto responsabile e localizzati nella
medesima particella catastale o su particelle catastali contigue si
intendono come unico impianto di potenza cumulativa pari alla somma
dei singoli impianti. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente provvedimento, il GSE definisce e pubblica ulteriori
requisiti e regole tecniche volti ad evitare il frazionamento di un
impianto in piu' impianti di ridotta potenza.
6. Sono fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa fiscale
in materia di produzione di energia elettrica.


Art. 13


Premio per impianti fotovoltaici abbinati
ad un uso efficiente dell'energia

1. I piccoli impianti sugli edifici possono beneficiare di un
premio aggiuntivo rispetto alle tariffe previste dal presente titolo,
qualora abbinati ad un uso efficiente dell'energia.
2. Per accedere al premio di cui al comma 1 il soggetto
responsabile:
a) si dota di un attestato di certificazione energetica relativo
all'edificio o unita' immobiliare su cui e' ubicato l'impianto,
comprendente anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi
delle prestazioni energetiche dell'edificio o dell'unita'
immobiliare;
b) successivamente alla data di entrata in esercizio
dell'impianto fotovoltaico, effettua interventi sull'involucro
edilizio tra quelli individuati nella medesima certificazione
energetica che conseguano una riduzione di almeno il 10% di entrambi
gli indici di prestazione energetica estiva e invernale
dell'involucro edilizio relativi all'edificio o all'unita'
immobiliare rispetto ai medesimi indici come individuati nella
certificazione energetica;
c) si dota di una nuova certificazione energetica dell'edificio o
unita' immobiliare al fine di dimostrare l'avvenuta esecuzione degli
interventi e l'ottenimento della riduzione del fabbisogno di energia
come individuato nella certificazione energetica di cui al punto a).
3. A seguito dell'esecuzione degli interventi, il soggetto
responsabile presenta istanza per il riconoscimento del premio al GSE
corredata delle certificazioni energetiche dell'edificio o unita'
immobiliare, di cui al comma 2, lettere a) e c).
4. Il premio e' riconosciuto a decorrere dall'anno solare
successivo alla data di ricevimento dell'istanza e consiste in una
maggiorazione percentuale applicata con le modalita' di cui all'art.
12, comma 3, in misura pari alla meta' della percentuale di riduzione
del fabbisogno di energia conseguita con arrotondamento commerciale
alla terza cifra decimale. Il premio e' riconosciuto per il periodo
residuo di diritto alla tariffa incentivante. La maggiorazione
predetta non puo' in ogni caso eccedere il 30% della componente
incentivante della tariffa riconosciuta alla data di entrata in
esercizio dell'impianto fotovoltaico.
5. L'esecuzione di nuovi interventi sull'involucro edilizio che
conseguano una ulteriore riduzione di almeno il 10% di entrambi gli
indici di prestazione energetica estiva e invernale dell'edificio o
unita' immobiliare, certificata con le modalita' di cui al comma 2,
e' presupposto per il riconoscimento di un ulteriore premio,
determinato in riferimento alla somma delle riduzioni ottenute ai
sensi del comma 4, fermo restando il limite massimo del 30%.
6. Per i piccoli impianti realizzati su edifici di nuova
costruzione, ovvero per i quali sia stato ottenuto il pertinente
titolo edilizio in data successiva alla data di entrata in vigore del
presente decreto, il premio di cui al presente articolo consiste in
una maggiorazione del 30%, applicata con le modalita' di cui all'art.
12, comma 3, qualora sia conseguita una prestazione energetica per il
raffrescamento estivo dell'involucro di almeno il 50% inferiore ai
valori minimi di cui all'art. 4, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, nonche' una prestazione
energetica per la climatizzazione invernale di almeno il 50%
inferiore ai valori minimi di cui all'art. 4, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59. Il
conseguimento di detti valori e' attestato da certificazione
energetica.
7. Per gli edifici parzialmente climatizzati, la produzione
dell'impianto fotovoltaico che puo' accedere al premio di cui al
presente articolo e' quella riferibile all'impianto o porzione di
impianto che sottende l'equivalente della superficie utile
climatizzata.
8. L'accesso al premio di cui al presente articolo e' alternativo
all'accesso ad altre forme di incentivazione riconosciute per i
medesimi interventi che danno diritto al premio.


Art. 14


Premi per specifiche tipologie e applicazioni
di impianti fotovoltaici

1. La componente incentivante della tariffa individuata sulla base
dell'allegato 5 e' incrementata con le modalita' di cui all'art. 12,
comma 3, e con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale:
a) del 5% per gli impianti fotovoltaici diversi da quelli di cui
all'art. 3, comma 1, lettera g), qualora i medesimi impianti siano
ubicati in zone classificate alla data di entrata in vigore del
presente decreto dal pertinente strumento urbanistico come
industriali, miniere, cave o discariche esaurite, area di pertinenza
di discariche o di siti contaminati come definiti dall'art. 240 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;
b) del 5% per i piccoli impianti, realizzati da comuni con
popolazione inferiore a 5000 abitanti sulla base dell'ultimo
censimento ISTAT effettuato prima della data di entrata in esercizio
dei medesimi impianti, dei quali i predetti comuni siano soggetti
responsabili;
c) di 5 centesimi di euro/kWh per gli impianti di cui all'art. 3,
comma 1, lettera g), installati in sostituzione di coperture in
eternit o comunque contenenti amianto;
d) del 10% per gli impianti il cui costo di investimento di cui
all'art. 3, comma 1, lettera b) per quanto riguarda i componenti
diversi dal lavoro, sia per non meno del 60% riconducibile ad una
produzione realizzata all'interno della Unione europea.
2. Fatte salve le disposizioni interpretative di cui all'art. 20
del decreto ministeriale 6 agosto 2010, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
gli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di
pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline hanno diritto
a una tariffa pari alla media aritmetica fra la tariffa spettante per
«impianti fotovoltaici realizzati su edifici» e la tariffa spettante
per «altri impianti fotovoltaici». Al fine di garantire la
coltivazione sottostante, le serre a seguito dell'intervento devono
presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie
totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e della
superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al
50%. Ai soli fini di cui al presente decreto, i fabbricati rurali
sono equiparati agli edifici, sempreche' accatastati prima della data
di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico.



Titolo III

Impianti fotovoltaici integrati
con caratteristiche innovative

Art. 15


Requisiti dei soggetti e degli impianti

1. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al
presente titolo, con le modalita' e alle condizioni da esso previste,
i seguenti soggetti:
a) le persone fisiche;
b) le persone giuridiche;
c) i soggetti pubblici;
d) i condomini di unita' immobiliari ovvero di edifici.
2. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al
presente titolo gli impianti fotovoltaici che utilizzano moduli non
convenzionali e componenti speciali, sviluppati specificatamente per
integrarsi e sostituire elementi architettonici, aventi i seguenti
requisiti:
a) potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 5 MW;
b) conformita' alle pertinenti norme tecniche richiamate
nell'allegato 1 e alle disposizioni di cui all'art. 10 del decreto
legislativo n. 28 del 2011, ove applicabili; in particolare i moduli
fotovoltaici dovranno essere certificati in accordo con la norma CEI
EN 61215 se realizzati con silicio cristallino, con la norma CEI EN
61646, se realizzati con film sottili;
c) realizzati con moduli e componenti che rispondono ai requisiti
costruttivi e alle modalita' di installazione indicate in allegato 4;
d) realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque non
gia' impiegati in altri impianti cosi' come stabilito dal decreto
ministeriale 2 marzo 2009;
e) collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate, in
modo tale che ogni singolo impianto fotovoltaico sia caratterizzato
da un unico punto di connessione alla rete, non condiviso con altri
impianti fotovoltaici.
3. Ai fini dell'attribuzione delle tariffe di cui al presente
titolo, entro il 30 giugno 2011 il GSE aggiorna la guida sugli
impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative,
contenente schede di dettaglio che indicano, in riferimento alle
singole applicazioni, le modalita' con cui sono rispettate le
prescrizioni di cui all'allegato 4.
4. Agli impianti di cui al presente titolo si applicano le
disposizioni di cui all'art. 11, commi 3, 4 e 6.


Art. 16


Tariffe incentivanti

1. Per l'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici di
cui al presente titolo, il soggetto responsabile ha diritto a una
tariffa individuata sulla base di quanto disposto dall'allegato 5.
2. La tariffa incentivante e' riconosciuta per un periodo di venti
anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto ed
e' costante in moneta corrente per tutto il periodo di
incentivazione.
3. Gli impianti fotovoltaici di cui al presente titolo hanno
diritto al premio di cui all'art. 13 con le modalita' e alle
condizioni ivi previste.
4. Gli impianti entrati in esercizio a seguito di potenziamento
possono accedere alle tariffe incentivanti limitatamente alla
produzione aggiuntiva, fermo restando quanto stabilito dall'art. 24,
comma 2, lettera i), punto ii, del decreto legislativo n. 28 del
2011.
5. Sono fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa fiscale
in materia di produzione di energia elettrica.



Titolo IV

Impianti a concentrazione

Art. 17


Requisiti dei soggetti e degli impianti

1. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al
presente titolo i seguenti soggetti:
a) le persone giuridiche;
b) i soggetti pubblici.
2. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al
presente decreto gli impianti fotovoltaici aventi i seguenti
requisiti:
a) abbiano potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore
a 5 MW;
b) siano conformi alle pertinenti norme tecniche richiamate
nell'allegato 1 e alle disposizioni di cui all'art. 10 del decreto
legislativo n. 28 del 2011, ove applicabili; in particolare i moduli
fotovoltaici dovranno essere certificati in accordo con la norma CEI
EN 62108;
c) siano realizzati con componenti di nuova costruzione o
comunque non gia' impiegati in altri impianti cosi' come stabilito
dal decreto ministeriale 2 marzo 2009;
d) siano collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate,
in modo tale che ogni singolo impianto fotovoltaico sia
caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete, non
condiviso con altri impianti fotovoltaici.
3. Agli impianti di cui al presente titolo si applicano le
disposizioni di cui all'art. 11, commi 3, 4 e 6, lettere b) e c).


Art. 18


Tariffe incentivanti

1. Per l'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici di
cui al presente titolo, il soggetto responsabile ha diritto a una
tariffa individuata sulla base di quanto disposto dall'allegato 5.
2. La tariffa incentivante e' riconosciuta per un periodo di venti
anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto ed
e' costante in moneta corrente per tutto il periodo di
incentivazione.
3. Gli impianti entrati in esercizio a seguito di potenziamento
possono accedere alle tariffe incentivanti limitatamente alla
produzione aggiuntiva, fermo restando quanto stabilito dall'art. 24,
comma 2, lettera i), punto ii, del decreto legislativo n. 28 del
2011.
4. Sono fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa fiscale
in materia di produzione di energia elettrica.


Art. 19


Impianti fotovoltaici con innovazione tecnologica

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e d'intesa con la Conferenza unificata, sono definite le
caratteristiche di innovazione tecnologica e i requisiti tecnici
degli impianti con innovazione tecnologica di cui all'art. 3, comma
1, lettera t).
2. Con il decreto di cui al comma 1, vengono definite le tariffe
incentivanti spettanti agli impianti fotovoltaici con innovazione
tecnologica ed i requisiti per l'accesso.



Titolo V

Disposizioni finali

Art. 20


Compiti dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas

1. Con uno o piu' provvedimenti emanati entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas aggiorna ed integra, laddove necessario,
i provvedimenti gia' emanati. L'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas provvede inoltre a:
a) determinare le modalita' con le quali le risorse per
l'erogazione delle tariffe incentivanti, nonche' per la gestione
delle attivita' previste dal presente decreto, trovano copertura nel
gettito della componente tariffaria A3 delle tariffe dell'energia
elettrica;
b) aggiornare i provvedimenti relativi all'erogazione del
servizio di misura dell'energia elettrica prodotta, prevedendo che la
responsabilita' di tale servizio sia, in ogni caso, posta in capo ai
gestori di rete cui gli impianti risultano essere collegati;
c) determinare le modalita' con le quali sono remunerate le
attivita' di certificazione di fine lavori eseguite dai gestori di
rete in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 9, nonche'
quelle di cui alla lettera b);
d) aggiornare ed integrare i propri provvedimenti in materia di
connessione alla rete elettrica con particolare riguardo
all'applicazione dell'art. 2, comma 12, lettera g), della legge 14
novembre 1995, n. 481, nei casi in cui il mancato rispetto dei tempi
per la connessione da parte del gestore di rete comporti la perdita
del diritto a una determinata tariffa incentivante, ferma restando il
potere di eventuale applicazione delle sanzioni previste dall'art. 2,
comma 20, lettera c) della medesima legge.


Art. 21


Verifiche e controlli

1. Il GSE, nelle more dell'emanazione della disciplina organica sui
controlli disposta dall'art. 42 del decreto legislativo n. 28 del
2011, definisce modalita' per lo svolgimento dei controlli che
prevedono anche ispezioni sugli impianti, anche al fine di verificare
la veridicita' di quanto dichiarato dai soggetti responsabili.
2. Ferme restando le altre conseguenze disposte dalla legge,
l'accertamento della non veridicita' di dati e documenti o della
falsita' di dichiarazioni, resi dai soggetti responsabili ai fini
dell'ottenimento delle tariffe incentivanti di cui al presente
decreto comporta, ai sensi dell'art. 23, comma 3 del decreto
legislativo n. 28 del 2011, la decadenza dal diritto alla tariffa
incentivante e ad eventuali premi concessi ai sensi degli articoli 13
e 14, nonche' la ripetizione dell'indebito da parte del GSE, nel caso
di incentivi gia' percepiti, e l'esclusione dagli incentivi, per
dieci anni dalla data dell'accertamento, per le persone fisiche e
giuridiche che hanno presentato la richiesta di incentivo e per gli
ulteriori soggetti indicati al citato art. 24.


Art. 22


Monitoraggio della diffusione, divulgazione
dei risultati e attivita' di informazione

1. Entro il 31 marzo di ogni anno, il GSE trasmette al Ministero
dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, alle regioni e province autonome,
all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas un rapporto relativo
all'attivita' svolta e ai risultati conseguiti a seguito
dell'applicazione del presente decreto e dei decreti
interministeriali attuativi dell'art. 7 del decreto legislativo n.
387 del 2003.
2. Con separato riferimento ai decreti interministeriali 28 luglio
2005, 6 febbraio 2006, 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010 e al presente
decreto, il rapporto di cui al comma 1 fornisce, per ciascuna regione
e provincia autonoma e per ciascuna tipologia di impianto e di
ubicazione, la potenza annualmente entrata in esercizio, la relativa
produzione energetica, i valori delle tariffe incentivanti erogate,
l'entita' cumulata delle tariffe incentivanti erogate in ciascuno
degli anni precedenti e ogni altro dato ritenuto utile.
3. Decorsi trenta giorni dalla data di trasmissione del rapporto,
il GSE, in assenza di osservazioni del Ministero dello sviluppo
economico o del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, pubblica il rapporto medesimo sul suo sito Internet.
4. Il GSE pubblica sul proprio sito una raccolta fotografica
esemplificativa degli impianti fotovoltaici entrati in esercizio,
avvalendosi delle foto trasmesse dai soggetti responsabili.
5. Il GSE e l'ENEA organizzano, su un campione significativo di
impianti i cui soggetti responsabili sono soggetti pubblici e in modo
da rappresentare le diverse tecnologie e applicazioni, un sistema di
rilevazione dei dati tecnologici e di funzionamento.
6. Il GSE promuove azioni informative finalizzate a favorire la
conoscenza del meccanismo di incentivazione e relative modalita' e
condizioni di accesso, rivolte anche ai soggetti pubblici e ai
soggetti che possono finanziare gli impianti.
7. Il GSE predispone un'anagrafica unica per gli impianti
fotovoltaici. Per tale finalita', a seguito dell'accettazione del
preventivo per la connessione e alla conclusione dell'iter
autorizzativo e comunque prima dell'entrata in esercizio
dell'impianto, il soggetto responsabile e' tenuto a censire il
proprio impianto presso il GSE ottenendo un codice univoco
identificativo del medesimo.
8. Nell'ambito delle regole tecniche di cui all'art. 8, comma 9, il
GSE individua le informazioni relative agli impianti necessarie al
fine del censimento di cui al comma 7, nonche' le modalita'
procedurali per la trasmissione delle medesime informazioni. Il
soggetto responsabile risponde comunque della correttezza e
veridicita' delle informazioni dichiarate. Entro 6 mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, i gestori di rete sono tenuti
a comunicare le informazioni in loro possesso necessarie per il
popolamento dell'anagrafica di cui al comma 7 anche per impianti gia'
entrati in esercizio, secondo le modalita' definite e rese pubbliche
dal medesimo GSE.


Art. 23


Monitoraggio tecnologico e promozione
dello sviluppo delle tecnologie

1. L'ENEA, coordinandosi con il GSE, effettua un monitoraggio
tecnologico al fine di individuare le prestazioni delle tecnologie
impiegate negli impianti fotovoltaici gia' realizzati ovvero
realizzati nell'ambito delle disponibilita' del presente decreto.
2. Sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui al comma 1,
entro il 31 marzo di ogni anno, l'ENEA trasmette al Ministero dello
sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, un rapporto recante l'analisi, riferita a
ciascuna tipologia di impianto, degli indici di prestazione degli
impianti aggregati per zone, per tecnologia dei moduli fotovoltaici e
del gruppo di conversione, segnalando le eventuali ulteriori esigenze
di innovazione tecnologica.



Art. 24


Pubblicizzazione dei dati sulle potenze cumulate
e sui costi

1. Il GSE pubblica sul proprio sito Internet e aggiorna con
continuita' i dati, ripartiti per classe di potenza e tipologia di
impianto, relativi a:
a) impianti che entrano in esercizio ricadenti nelle
disponibilita' di cui al presente decreto;
b) impianti che comunicano la fine lavori certificata;
c) impianti iscritti al registro di cui all'art. 8.
2. Il GSE pubblica sul proprio sito internet e aggiorna con
continuita' il valore dei costi degli incentivi di cui all'art. 3,
comma 1, lettere z) e aa), nonche' i valori delle tariffe applicabili
in ciascun periodo.



Art. 25


Attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2,
comma 173, della legge n. 244/2007

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 173, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, gli impianti
fotovoltaici di cui al titolo II i cui soggetti pubblici responsabili
sono enti locali, cosi' come definiti dall'art. 2, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero regioni, sono
considerati rientranti nella tipologia dell'impianto di cui all'art.
3, comma 1, lettera g), del presente decreto.
2. Al fine di rispettare le disposizioni generali in materia di
libera concorrenza e parita' di condizioni nell'accesso al mercato
dell'energia elettrica, le disposizioni di cui al comma 1 si
applicano agli impianti operanti in regime di scambio sul posto
ovvero che effettuano cessione parziale, nonche' agli impianti i cui
soggetti responsabili sono enti locali, che entrano in esercizio
entro il 2011 e per i quali le procedure di gara si sono concluse con
l'assegnazione prima dell'entrata in vigore del presente decreto.



Art. 26


Disposizioni finali

1. Il presente decreto, di cui gli allegati sono parte integrante,
non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato
ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 maggio 2011

Il Ministro
dello sviluppo economico
Romani

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare
Prestigiacomo
papparana
00martedì 17 maggio 2011 09:08
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