diagnosi energetica

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per. ind.
00mercoledì 8 febbraio 2006 09:24
PREMESSA.

La certificazione energetica degli edifici, voluta entro tre mesi dall’art. 30 della legge Italiana 10/91 e non oltre il 31.12.94 dalla direttiva europea 93/76 del Consiglio del 13 settembre 1993, non ha ancora trovato attuazione, a distanza di quasi sette anni, per inadempienza degli organi preposti.

I tecnici più diligenti si sono tuttavia attrezzati per eseguirla, secondo schemi propri, e sollecitano gli organi competenti perché provvedano a colmare la grave lacuna, che priva di fatto i cittadini di uno strumento essenziale per il perseguimento del risparmio energetico e per la tutela dell’ambiente.

DIAGNOSI E CERTIFICAZIONE ENERGETICA: CHE COSA SONO ?

La certificazione energetica è l’atto che documenta il consumo energetico convenzionale di riferimento di un edificio o di una unità immobiliare.

Ma, prima di divenire tale, la certificazione energetica è soprattutto diagnosi energetica.

La diagnosi energetica è l’elaborato tecnico che documenta lo "stato di salute" del sistema edificio-impianto.

La diagnosi individua e classifica le dispersioni energetiche dell’involucro edilizio: la percentuale dispersa dal soffitto, dal pavimento, dalle pareti, dalle finestre, dai vani sotto finestra o da altre strutture dell’edificio. Individua quindi i quattro rendimenti medi stagionali: di emissione, di regolazione, di distribuzione e di produzione del calore. I valori anomali segnalano le parti "sofferenti" dell’edificio o dell’impianto, che risultano bisognosi di "cure".

Una volta individuate le parti "malate" si ipotizzano i possibili interventi. Prima però di eseguirli, si effettuano al calcolatore opportune simulazioni che consentono di valutare a priori i rapporti "costi/benefici" di ciascuno di essi e di stilare una graduatoria.

Si potrà così scoprire, come spesso accade, che l’isolamento di un sottotetto o la sostituzione del generatore di calore si ripaghino in una sola stagione di riscaldamento. Con opportune dilazioni di pagamento si possono pertanto, a volte, realizzare interventi a costi praticamente nulli, riducendo il consumo alla metà o anche a meno per tutti i successivi esercizi. Nei casi meno eclatanti, i tempi di ritorno dell’investimento possono essere dell’ordine dai due ai cinque anni. Si tratta comunque sempre di investimenti ad alta redditività.

L’esperienza dimostra che i proprietari di immobili, di fronte ai risultati della diagnosi energetica e delle relative simulazioni di opere, il cui risultato è garantito dal professionista, non esitano ad intraprendere gli interventi più convenienti; dopo di che la diagnosi viene aggiornata alla nuova situazione, caratterizzata dalle migliorate caratteristiche energetiche dell’edificio.

Questa nuova diagnosi, certificata dal professionista che l’ha eseguita, e redatta in forma opportuna, costituisce appunto la certificazione energetica. Il proprietario potrà così documentare le qualità energetiche del proprio immobile, conferendo ad esso un meritato maggior valore.

La diagnosi energetica risulta d’altra parte necessaria per dare attuazione all’art. 31 – comma 2 - della legge Italiana 10/91, che richiede di individuare le operazioni di manutenzione, non solo ordinaria, ma anche straordinaria, finalizzate al risparmio energetico.

DIAGNOSI E CERTIFICAZIONE ENERGETICA: LE ASPETTATIVE

La Commissione delle Comunità Europee, nel proporre al Consiglio la certificazione energetica degli edifici, la sosteneva con le seguenti motivazioni.

Procedura di informazione: la disponibilità di un documento atto a rappresentare in modo oggettivo la qualità energetica degli edifici e dei relativi impianti facilità ogni tipo di azione relativa al sistema stesso.

Trasparenza del mercato immobiliare: la certificazione energetica costituisce un valido aiuto per il consumatore, ai fini della scelta della sua abitazione, con particolare riguardo alle caratteristiche energetiche e di benessere; consentirà inoltre al venditore di evidenziare le qualità termiche che valorizzano la costruzione.

Promozione degli investimenti di risparmio energetico: esistono attualmente alcune situazioni nelle quali gli investimenti, nonostante che siano economicamente convenienti non vengono realizzati:

- caso del proprietario che abita il proprio appartamento, ma non sa se potrà abitarlo per un tempo sufficiente per recuperare per se stesso le spese che deve affrontare per realizzare il risparmio energetico;

- caso del proprietario che cede in affitto il proprio appartamento e che non ha quindi modo di recuperare con i risparmi i suoi investimenti.

L’aumento di valore conferito all’immobile dalla certificazione energetica costituirà per il proprietario un buon motivo per realizzare gli investimenti necessari. L’incremento di valore si renderà concreto al momento della vendita o della locazione dell’appartamento.

Scelta economica degli investimenti: la diagnosi energetica e la simulazione di tutti i possibili interventi di risparmio energetico consentono di stilare una graduatoria degli stessi ordinata per grado di redditività e di scegliere quindi quelli più convenienti.

Riduzione del consumo energetico: la possibilità di tenere conto dell’efficienza energetica del sistema edificio-impianto all’atto dell’acquisto o della locazione delle unità immobiliari ed il conseguente prevedibile sviluppo, sia in termini quantitativi che qualitativi, degli investimenti di risparmio energetico, condurrà senza dubbio alla progressiva riduzione dei consumi energetici.

Riduzione dell’inquinamento atmosferico: l’inquinamento legato all’uso dei combustibili diminuirà quantitativamente in misura proporzionale al minore uso degli stessi; inoltre, l’influenza della diagnosi e della certificazione energetica sulla sostituzione volontaria delle apparecchiature di combustione obsolete con altre di tipo nuovo, rispondenti a norme più evolute e severe contro l’inquinamento, non potrà che migliorare ulteriormente la situazione.

Aumento dell’occupazione nel settore del risparmio energetico: l’incremento delle opere per il risparmio energetico produrrà anche favorevoli ripercussioni sull’impiego di manodopera nel settore della ristrutturazione edilizia ed in quello della sostituzione dei componenti impiantistici. Ci auguriamo che i contributi che il governo ha allo studio per la ristrutturazione degli immobili, allo scopo di sostenere l’occupazione, siano subordinati anche alla esecuzione di una diagnosi energetica.

Sviluppo di nuove tecnologie più economiche, più efficienti e più pulite: la diagnosi e le simulazioni di interventi di risparmio energetico sono destinate a modificare una caratteristica perversa del mercato per cui è determinante il prezzo nella scelta dei componenti, per sostituirla con una logica più moderna, attenta al rapporto prezzo/prestazioni; saranno favorite le aziende in grado di sviluppare nuove tecnologie più sicure, più economiche, più efficienti e più pulite.

CONTENUTI DI UN EVENTUALE PROVVEDIMENTO REGOLAMENTARE

La certificazione energetica degli edifici è prescritta dall’art. 30 della legge 10/91, ma, come si è detto, non è stata ancora regolamentata. Detta regolamentazione è della massima importanza: eventuali carenze potrebbero mettere in forse i benefici effetti che gli operatori si attendono dalla diffusione della certificazione energetica.

Vale pertanto la pena di esaminare i principali aspetti che dovranno essere presi in considerazione per la stesura di un eventuale provvedimento che, riteniamo, debba essere in un primo tempo limitato alla sola climatizzazione invernale.

Definizione di certificazione energetica.

Una possibile definizione potrebbe essere la seguente: la certificazione energetica di un edificio o di una singola unità immobiliare è l’atto che documenta l’entità del fabbisogno energetico convenzionale di riferimento di un intero edificio o di una singola unità immobiliare, indicato separatamente per il riscaldamento degli ambienti e per la produzione di acqua calda sanitaria.

Definizione di fabbisogno energetico convenzionale di riferimento.

Il fabbisogno energetico convenzionale di riferimento è la quantità di energia primaria richiesta in un anno per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria di un edificio o di una unità immobiliare nelle condizioni convenzionali climatiche, di benessere e d’uso previste dalla normativa, espresso in GJ/a.

Campo di applicazione e obbligatorietà.

La certificazione energetica dovrebbe essere obbligatoria per gli edifici nuovi o ristrutturati, in quanto ottenibile dai calcoli di progetto con un modesto aumento di costi.

Per gli edifici esistenti potrebbe essere facoltativa per un periodo sperimentale dell’ordine dei dieci anni oppure per un tempo indefinito.

Va però prescritto che in sede di compravendita o di locazione i contraenti siano portati a conoscenza della qualità energetica dell’immobile o dell’unità immobiliare, allegando all’atto la certificazione energetica, oppure apponendovi la dicitura: "l’immobile (o l’unità immobiliare) è sprovvisto di certificazione energetica: il consumo energetico convenzionale di riferimento per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria non è noto".

Metodologia per il calcolo del consumo energetico convenzionale di riferimento.

Per il calcolo del consumo energetico convenzionale di riferimento si possono utilizzare le norme UNI da 10344 a 10349, integrate con i noti parametri indicati ed ampiamente pubblicizzati dagli organismi professionali dei periti industriali e degli ingegneri, che sono stati validati sul campo per l’uso specifico.Specifiche esecutive, istruzioni per il rilievo e particolarità.

Le norme di calcolo UNI sopra citate potrebbero essere integrate da procedure esecutive, istruzioni per il rilievo, particolarità e raccomandazioni, specifiche per la certificazione energetica degli edifici, predisposte dagli organismi professionali degli ingegneri e dei periti industriali, sulla base dell’esperienza acquisita sul campo dagli operatori.

Solo dopo un congruo periodo di utilizzazione e di verifiche, una volta raggiunto un sufficiente grado di affinamento e di affidabilità, le suddette specifiche potrebbero essere proposte come norme UNI. Le norme rappresentano d’altra parte le "regole dell’arte"; tali regole non possono pertanto essere codificate prima che la relativa "arte" abbia preso forma e si sia sufficientemente consolidata.

Procedure per la certificazione energetica dei nuovi edifici.

Per gli edifici di nuova costruzione o da ristrutturare la certificazione energetica potrebbe avvalersi, ai sensi degli art. 29 e 33 della legge 10/91, previa verifica, del progetto e della relazione tecnica di cui all’art. 28 della legge 10/91, redatta secondo i modelli approvati con DM 13.12.1993 e del riscontro, durante la fase realizzativa dell’opera, della esistenza e della corrispondenza dei materiali previsti nel progetto e nella relazione tecnica.

La verifica, o collaudo, delle opere e la certificazione energetica dovrebbero essere eseguite da professionisti iscritti negli albi di cui all’art. 14 della legge 46/90, esperti nel settore energetico, che non siano intervenuti nella progettazione, nella direzione dei lavori o nella esecuzione delle opere.

La nomina del collaudatore/certificatore dovrebbe essere di competenza del committente e dovrebbe essere notificata al comune contestualmente con la domanda di concessione edilizia.

Al fine di dare attuazione alle disposizioni degli art. 29 e 33 della legge 10/91, il collaudatore dovrebbe redigere due copie del certificato di collaudo in corso d’opera e della certificazione energetica e depositarle in comune, il quale dovrà provvedere a restituirne copia con l’attestazione dell’avvenuto deposito.

Le copie del certificato di collaudo in corso d’opera e della certificazione energetica restituite dal comune saranno consegnate a cura del collaudatore, al proprietario o a chi ne ha titolo e saranno conservate a cura del proprietario dell’immobile o di chi ne ha titolo e nel caso di immobili in condominio, saranno conservate dall’amministratore.

Procedure per la certificazione energetica degli edifici esistenti.

Per gli edifici esistenti, costruiti dopo l’entrata in vigore della legge 30.04.76 n. 373, i dati necessari per la certificazione energetica possono essere desunti da una copia del progetto a suo tempo depositato presso gli uffici comunali, previa verifica della parte visibile delle opere realizzate.

Per quelli invece costruiti in epoca precedente è necessario un rilievo dell’edificio e dei relativi impianti.

Il professionista incaricato dovrebbe redigere due copie della certificazione energetica e depositarle in comune, il quale dovrà provvedere a restituirne una con l’attestazione dell’avvenuto deposito.

La copia della certificazione energetica restituita dal comune sarà consegnata da parte del professionista che ne ha curato l’esecuzione, al proprietario o a chi ne ha titolo e sarà conservata a cura del proprietario dell’immobile o di chi ne ha titolo e nel caso di immobili in condominio, sarà conservata dall’amministratore.Certificazione energetica di singole unità immobiliari.

Nel caso di edifici costituiti da più unità immobiliari per i quali sussistano indici di ripartizione delle spese di riscaldamento conformi alla norma UNI 10200, può essere ritenuta valida, per ciascuna di esse, la certificazione globale dell’edificio che individui il fabbisogno energetico convenzionale di riferimento di ciascuna unità immobiliare mediante gli indici di ripartizione sopra indicati.

Nel caso di impianti autonomi (con generatori singoli o con contabilizzazione del calore) deve essere eseguita la certificazione di ogni singola unità immobiliare (quella eventualmente riferita all’intero edificio, potrà essere ottenuta dalla somma dei consumi indicati nelle certificazioni relative alle singole unità immobiliari).

Soggetti abilitati alla certificazione energetica.

In relazione al carattere prettamente termotecnico/impiantistico della prestazione, i soggetti adatti potrebbero essere i professionisti iscritti negli albi professionali degli ingegneri e dei periti industriali, esperti nel settore energetico/impiantistico e nella trasmissione del calore, in possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione all’albo da un certo numero di anni;

- possibilità di documentare di aver operato in questo periodo con competenza nel settore della progettazione degli impianti e dell’isolamento termico degli edifici nel rispetto della vigente legislazione, attraverso le copie e le attestazioni di deposito delle relative pratiche presso gli uffici comunali, ai sensi della legge 30.04.76 n. 373 o della legge 09.01.91 n. 10;

- iscrizione negli elenchi di cui all’art. 14 della legge 46/90.Il compito di formare gli elenchi dei professionisti abilitati, mediante verifica del possesso dei requisiti stabiliti, e di notificarli al Ministero dell’Industria, dovrebbe essere affidato ai Collegi ed Ordini professionali.

Per i professionisti iscritti negli albi degli ingegneri e dei periti industriali, ma che non siano in possesso dei requisiti di anzianità ed esperienza di cui sopra, o per chiunque ritenga di migliorare la propria competenza in materia, potranno essere istituiti appositi corsi, con eventuali esami, la cui gestione potrebbe essere affidata all’ENEA o ad altri enti qualificati.

Una tale impostazione costituirebbe inoltre un riconoscimento per i professionisti che hanno applicato con correttezza le tanto disattese leggi 30.04.76 n. 373 e 09.01.91 n. 10, distinguendoli da quelli che, dimostrando scarsa sensibilità professionale, non hanno voluto rispettare le regole del gioco.

Validità della certificazione.

La validità temporale prevista dall’art. 30 - comma 4 - della legge 10/91 è di 5 anni. Ciò presuppone che la situazione sia rimasta invariata nel corso di tale periodo: questa condizione dovrebbe essere dichiarata, all’interno del periodo di validità, dal proprietario.

Trascorso tale periodo, ove la certificazione energetica dovesse essere utilizzata, nel caso di compravendita o di locazione, la stessa dovrebbe essere integrata con la dichiarazione di un tecnico abilitato (alla certificazione stessa), redatta sulla base di un sopralluogo di verifica e controfirmata dal proprietario, che attesti:

- che non sono stati effettuati interventi straordinari, sull’involucro o sull’impianto, in epoca successiva al suo rilascio;

- che sono stati effettuati e registrati sul libretto di impianto o di centrale tutti gli interventi di manutenzione ordinaria ai sensi dell’art. 31 della legge 10/91 finalizzati alla conservazione dei quattro rendimenti dell’impianto.

Ove invece siano effettivamente intervenute opere di manutenzione straordinaria sull’involucro edilizio o sull’impianto termico, influenti sul consumo energetico, la certificazione energetica andrebbe aggiornata.

L’operazione di aggiornamento risulta tuttavia una prestazione relativamente semplice e poco costosa, purché sia stato conservato il supporto magnetico con i dati inizialmente rilevati (questa precauzione va certamente raccomandata).
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