00 14/01/2013 09:45
Sono stati pubblicati sull’ultima Gazzetta Ufficiale del 2012 gli Studi di settore per i comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle professioni. Tra questi ultimi vi sono quelli relativi ai servizi tecnici di ingegneri, architetti e geometri (Decreto 28 dicembre 2012).
Si tratta, in particolare, di:
- Studio di settore VK23U (che sostituisce lo studio di settore UK23U) - Servizi di progettazione di ingegneria integrata, codice attività 71.12.20;
- Studio di settore WK18U (che sostituisce lo studio di settore VK18U) - Attività degli studi di architettura, codice attività 71.11.00;
- Studio di settore WK03U (che sostituisce lo studio di settore VK03U) - Attività tecniche svolte da geometri, codice attività 71.12.30.

Gli elementi necessari alla determinazione presuntiva dei compensi e dei ricavi relativi a queste attività, sono individuati sulla base della nota tecnica e metodologica, delle tabelle dei coefficienti e della lista delle variabili per l’applicazione dello studio, allegati al Decreto.

Nell’allegato 14 è riportata la nota tecnica e metodologica per calcolare la neutralizzazione relativa agli aggi ed ai ricavi fissi, applicabile agli studi di settore per i servizi di ingegneria integrata, mentre l’allegato 15 contiene gli elementi necessari per il calcolo del ‘compenso o ricavo minimo’, relativi a tutti gli studi di settore.

Gli studi di settore si applicano ai contribuenti esercenti arti e professioni che svolgono in maniera prevalente le attività oggetto dello studio di settore; nel caso dei servizi di progettazione di ingegneria integrata, il relativo studio di settore si applica anche alle imprese che svolgono tali servizi come attività prevalente.

Non si applicano, invece, ai contribuenti che hanno dichiarato compensi superiori a 5.164.569 euro. Per lo studio di settore VK23U (Servizi di progettazione di ingegneria integrata), per determinare il limite di esclusione dall’applicazione degli Studi di settore, i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi degli articoli 92 e 93 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi - TUIR (Dpr 917/1986).

Gli Studi di settore di cui al Decreto 28 dicembre 2012 si applicano a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012 e possono essere integrati per tener conto dello stato di crisi economica e dei mercati.

Sulla base degli Studi di settore sono determinati presuntivamente i compensi dei professionisti e i ricavi delle imprese (come definiti, rispettivamente, dall’art. 54, comma 1, e dall’art. 85 del TUIR). Per la determinazione del reddito di lavoro autonomo e d’impresa, va tenuto conto dei proventi, degli interessi moratori e dilatori, delle spese sostenute nell’esercizio dell'attività e dei ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso.

Sulla stessa Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il Decreto 28 dicembre 2012 relativo alla territorialità del livello delle locazioni immobiliari, che individua specifici indicatori territoriali per differenziare le modalità di applicazione degli Studi di settore, in realzione al luogo in cui viene svolta l’attività economica. Anche questo Decreto è applicabile a decorrere dal periodo di imposta 2012.

Tratto da Edilportale
Entra sul mio forum

thepappablog.blogspot.com