TERMOFORUM IL FORUM DEL TERMOTECNICO

Il D.L. 311 dicembre 2006

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  • Enzino
    00 21/02/2007 11:33
    Pubblicato il DL 311/2006. Il risparmio energetico ora si fa sul serio (7/2/2007)
    Pubblicato sulla G.U. il DL 311/2006 che corregge e integra il Dlgs. 192. In prospettiva valori più bassi di trasmittanza termica per le “chiusure comprensive di infissi”. Reintrodotta la tabella della trasmittanza termica centrale dei vetri. Resa obbligatoria la presenza di “schermi oscuranti esterni” per limitare il fabbisogno energetico estivo dovuto al condizionamento. E' entrato in vigore il 2 febbraio scorso


    E’ stato finalmente pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 26 del 1 febbraio 2007 il Decreto Legislativo n. 311 del 29 dicembre 2006 “Disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia”.
    Vediamo che cosa cambia per chi si occupa di “chiusure trasparenti comprensive di infissi” come afferma in maniera curiosa il testo.
    Anzitutto, nella tab. 4a vengono anticipati all’1 gennaio 2008 i livelli di trasmittanza termica previsti inizialmente per il 1° gennaio 2009 e viene introdotto un nuovo livello di isolamento più forte che diventerà operativo il 1° gennaio 2010.
    Quest’ultimo gradino, dicono i tecnici, permetterà di ridurre i fabbisogni termici dei nuovi edifici di una percentuale compresa tra il 40 e il 60% rispetto ai valori obbligatori nel 2005.
    La prospettiva è chiara. Dal gennaio 2010, in tutta l’Italia salvo i 3 comuni della Zona climatica A (5000 abitanti circa) le “chiusure trasparenti comprensive di infissi” saranno a prestazioni termiche rinforzate (quindi telai in legno, metallo a taglio termico e pvc) e i vetri andranno di pari passo: saranno quasi dappertutto del tipo a prestazioni termiche migliorate (cioè vetrate isolanti con lastre basso emissive). A questo proposito viene reintrodotta la famosa tabella 4b sulla trasmittanza termica centrale che era stata “dimenticata” nella prima versione dello schema di decreto legislativo. Un altro punto molto interessante riguarda le protezioni solari esterne. Il decreto rende infatti “obbligatoria la presenza di schermi oscuranti esterni” nel caso di edifici nuovi e ristrutturazioni di edifici esistenti al di sopra dei 1000 m2 “al fine di limitare il fabbisogno energetico per la climatizzazione estiva e di contenere la temperatura interna degli ambienti”.
    Altro elemento che spingerà verso la qualificazione del patrimonio edilizio è la certificazione energetica degli edifici che sono oggetto di compravendita. Attuata per gradi, prima per gli edifici al di sopra i 1000 m2 poi, dal 1° luglio 2009, per le singole unità immobiliari.
    Introdotto anche l’obbligo del solare termico e fotovoltaico.
    L’arrivo del DL 311 ci fa capire che il mondo dell’edilizia è cambiato. L’esempio virtuoso di quanto fatto in provincia di Bolzano (CasaClima) e in altre parti d’Italia, gli obblighi impostici dal protocollo di Kyoto e sopratuttto dalla Unione Europea (il Dlgs. 192 e il DL 311 rappresentano il recepimento di una direttiva UE) hanno spinto il Governo ad adottare misure robuste che accelerano la qualificazione energetica del nostro patrimonio immobiliare e spingono verso forti riduzioni dei consumi per la climatizzazione invernale e estiva e l’adozione delle tecnologie solari.
    Cambierà il modo di progettare gli edifici. Cambierà l’industria legata ai componenti edilizi che incidono sui consumi energetici e cambierà la professione di chi si occupa di “chiusure trasparenti comprensive degli infissi”.
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    =Cristian82=
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    00 21/02/2007 11:57
    TESTO DEL DECRETO
    Gazzetta Ufficiale N. 26 del 1 Febbraio 2007
    DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2006, n.311
    Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia.

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
    Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
    Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante
    attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
    energetico nell'edilizia;
    Vista la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del
    Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico
    nell'edilizia;
    Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare
    l'articolo 1, comma 4, che prevede che entro un anno dalla data di
    entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi previsti, nel
    rispetto dei principi e dei criteri direttivi fissati dalla legge
    medesima, il Governo puo' emanare, con la procedura ivi indicata,
    disposizioni integrative e correttive dei decreti emanati;
    Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, ed in particolare il titolo
    II, recante norme per il contenimento dei consumi di energia negli
    edifici;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
    412, di attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 10;
    Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
    Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120;
    Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
    Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239;
    Ritenuto opportuno apportare le modifiche e le integrazioni
    necessarie, al fine di meglio conformare le disposizioni contenute
    nel predetto decreto legislativo alla direttiva 2002/91/CE;
    Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
    adottata nella riunione del 6 ottobre 2006;
    Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui
    all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso
    nella seduta del 30 novembre 2006;
    Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
    deputati e del Senato della Repubblica;
    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
    riunione del 22 dicembre 2006;
    Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
    dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per gli affari
    regionali e le autonomie locali, degli affari esteri, della
    giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della
    tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture;
    Emana
    il seguente decreto legislativo:

    Art. 1.
    Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
    192
    1. All'articolo 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
    di seguito denominato: «decreto legislativo n. 192 del 2005», sono
    apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 e' sostituito con il seguente:
    «1. Salve le esclusioni di cui al comma 3, il presente decreto si
    applica, ai fini del contenimento dei consumi energetici:
    a) alla progettazione e realizzazione di edifici di nuova
    costruzione e degli impianti in essi installati, di nuovi impianti
    installati in edifici esistenti, delle opere di ristrutturazione
    degli edifici e degli impianti esistenti con le modalita' e le
    eccezioni previste ai commi 2 e 3;
    b) all'esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli
    impianti termici degli edifici, anche preesistenti, secondo quanto
    previsto agli articoli 7, 9 e 12;
    c) alla certificazione energetica degli edifici, secondo quanto
    previsto all'articolo 6.»;
    b) alla lettera b) del comma 2, dopo la parola: «applicazione»
    sono inserite le seguenti: «integrale, ma»;
    c) il numero 1) della lettera c) del comma 2 e' sostituito con il
    seguente:
    «1) ristrutturazioni totali o parziali, manutenzione
    straordinaria dell'involucro edilizio e ampliamenti volumetrici
    all'infuori di quanto gia' previsto alle lettere a) e b);»;
    d) al comma 3, dopo la parola: «edifici» sono inserite le
    seguenti: «e di impianti»;
    e) al comma 3), lettera a), dopo le parole: «recante il codice
    dei beni culturali e del paesaggio» sono aggiunte, in fine, le
    seguenti: «nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni
    implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o
    aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o
    artistici»;
    f) al comma 3, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
    «c-bis) gli impianti installati ai fini del processo produttivo
    realizzato nell'edificio, anche se utilizzati, in parte non
    preponderante, per gli usi tipici del settore civile.».

    Avvertenza:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
    dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
    dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
    disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
    sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
    e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
    approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
    fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
    modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
    invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
    qui trascritti.
    Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
    pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
    europee (GUCE).
    Note alle premesse:
    - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
    l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
    delegato al Governo se non con determinazione di principi e
    criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
    oggetti definiti.
    - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
    al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
    leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
    regolamenti.
    - Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e'
    pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n.
    222 supplemento ordinario.
    - La direttiva 2002/91/CE e' pubblicata nella Gazzetta
    Ufficiale della Comunita' europea n. L. 1 del 4 gennaio
    2003.
    - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4, della legge
    31 ottobre 2003, n. 306, recante: «Disposizioni per
    l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
    dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria
    2003.».
    «4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di
    ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
    rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla
    presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura
    indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e
    correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del
    comma 1».
    - La legge 9 gennaio 1991, n. 10, reca: «Norme per
    l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di
    uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di
    sviluppo delle fonti rinnovabili di energia».
    - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
    1993, n. 412, reca: «Regolamento recante norme per la
    progettazione, l'istallazione, l'esercizio e la
    manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini
    del contenimento dei consumi di energia, in attuazione
    dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10».
    - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, reca:
    «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
    Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
    capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59».
    - La legge 1° giugno 2002, n. 120, reca: «Ratifica ed
    esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro
    delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a
    Kyoto l'11 dicembre 1997».
    - Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, reca:
    «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
    dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137».
    - La legge 23 agosto 2004, n. 239, reca: «Riordino del
    settore energetico, nonche' delega al Governo per il
    riassetto delle disposizioni vigenti in materia di
    energia».
    - Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
    legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione
    ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
    permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
    province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per
    le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
    delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
    ed autonomie locali.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
    30 agosto 1997, n. 202.
    «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
    Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
    autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
    di interesse comune delle regioni, delle province, dei
    comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
    Stato-regioni.
    2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
    presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
    sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
    gli affari regionali nella materia di rispettiva
    competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
    e del bilancio e della programmazione economica, il
    Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
    Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
    nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
    dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
    dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
    UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
    dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
    Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
    rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
    legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
    invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
    di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
    3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
    convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
    il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
    richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
    4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
    convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
    sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
    Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
    regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
    Ministro dell'interno».
    Note all'art. 1:
    - Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 19
    agosto 2005, n. 192, come modificato dal presente decreto
    legislativo cosi' recita:
    «Art. 3 (Ambito di intervento). - 1. Salve le
    esclusioni di cui al comma 3, il presente decreto si
    applica, ai fini del contenimento dei consumi energetici:
    a) alla progettazione e realizzazione di edifici di
    nuova costruzione e degli impianti in essi installati, di
    nuovi impianti installati in edifici esistenti, delle opere
    di ristrutturazione degli edifici e degli impianti
    esistenti con le modalita' e le eccezioni previste ai
    commi 2 e 3;
    b) all'esercizio, controllo, manutenzione e ispezione
    degli impianti termici degli edifici, anche preesistenti,
    secondo quanto previsto agli articoli 7, 9 e 12;
    c) alla certificazione energetica degli edifici,
    secondo quanto previsto all'art. 6.
    2. Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, e
    per quanto riguarda i requisiti minimi prestazionali di cui
    all'art. 4, e' prevista un'applicazione graduale in
    relazione al tipo di intervento. A tale fine, sono previsti
    diversi gradi di applicazione:
    a) una applicazione integrale a tutto l'edificio nel
    caso di:
    1) ristrutturazione integrale degli elementi
    edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti di
    superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;
    2) demolizione e ricostruzione in manutenzione
    straordinaria di edifici esistenti di superficie utile
    superiore a 1000 metri quadrati;
    b) una applicazione integrale, ma limitata al solo
    ampliamento dell'edificio nel caso che lo stesso
    ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20 per
    cento dell'intero edificio esistente;
    c) una applicazione limitata al rispetto di specifici
    parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, nel caso
    di interventi su edifici esistenti, quali:
    1) ristrutturazioni totali o parziali, manutenzione
    straordinaria dell'involucro edilizio e ampliamenti
    volumetrici all'infuori di quanto gia' previsto alle
    lettere a) e b);
    2) nuova installazione di impianti termici in
    edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti;
    3) sostituzione di generatori di calore.
    3. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto
    le seguenti categorie di edifici e di impianti:
    a) gli immobili ricadenti nell'ambito della
    disciplina della parte seconda e dell'art. 136, comma 1,
    lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
    n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio
    nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni
    implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro
    carattere o aspetto con particolare riferimento ai
    caratteri storici o artistici;
    b) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli
    non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per
    esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui
    energetici del processo produttivo non altrimenti
    utilizzabili;
    c) i fabbricati isolati con una superficie utile
    totale inferiore a 50 metri quadrati.
    c-bis) gli impianti installati ai fini del processo
    produttivo realizzato nell'edificio, anche se utilizzati,
    in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore
    civile.

    Art. 2.
    Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
    192
    1. La rubrica dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del
    2005 e' sostituita dalla seguente: «Certificazione energetica degli
    edifici».
    2. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005, dopo il
    comma 1, sono inseriti i seguenti:
    «1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli
    edifici che non ricadono nel campo di applicazione del comma 1 con la
    seguente gradualita' temporale e con onere a carico del venditore o,
    con riferimento al comma 4, del locatore:
    a) a decorrere dal 1° luglio 2007, agli edifici di superficie
    utile superiore a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a
    titolo oneroso dell'intero immobile;
    b) a decorrere dal 1° luglio 2008, agli edifici di superficie
    utile fino a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo
    oneroso dell'intero immobile con l'esclusione delle singole unita'
    immobiliari;
    c) a decorrere dal 1° luglio 2009 alle singole unita'
    immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso.
    1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2007, l'attestato di
    certificazione energetica dell'edificio o dell'unita' immobiliare
    interessata, conforme a quanto specificato al comma 6, e' necessario
    per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura,
    sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o
    della generalita' degli utenti, finalizzati al miglioramento delle
    prestazioni energetiche dell'unita' immobiliare, dell'edificio o
    degli impianti. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti acquisiti ed
    il legittimo affidamento in relazione ad iniziative gia' formalmente
    avviate a realizzazione o notificate all'amministrazione competente,
    per le quali non necessita il preventivo assenso o concessione da
    parte della medesima.
    1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2007, tutti i contratti, nuovi
    o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di
    climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura comunque
    come committente un soggetto pubblico, debbono prevedere la
    predisposizione dell'attestato di certificazione energetica
    dell'edificio o dell'unita' immobiliare interessati entro i primi sei
    mesi di vigenza contrattuale, con predisposizione ed esposizione al
    pubblico della targa energetica.».
    3. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005, dopo il
    comma 2, e' inserito il seguente:
    «2-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, l'attestato
    di qualificazione energetica puo' essere predisposto a cura
    dell'interessato, al fine di semplificare il rilascio della
    certificazione energetica, come precisato al comma 2 dell'allegato
    A.».
    4. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005, i commi
    3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
    «3. Nel caso di trasferimento a titolo oneroso di interi immobili o
    di singole unita' immobiliari gia' dotati di attestato di
    certificazione energetica in base ai commi 1, 1-bis, 1-ter e
    1-quater, detto attestato e' allegato all'atto di trasferimento a
    titolo oneroso, in originale o copia autenticata.
    4. Nel caso di locazione di interi immobili o di singole unita'
    immobiliari gia' dotati di attestato di certificazione energetica in
    base ai commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, detto attestato e' messo a
    disposizione del conduttore o ad esso consegnato in copia dichiarata
    dal proprietario conforme all'originale in suo possesso.».

    Note all'art. 2:
    - Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto
    legislativo n. 192 del 2005, come modificato dal presente
    decreto:
    «Art. 6 (Certificazione energetica degli edifici). - 1.
    Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
    decreto, gli edifici di nuova costruzione e quelli di cui
    all'art. 3, comma 2, lettera a), sono dotati, al termine
    della costruzione medesima ed a cura del costruttore, di un
    attestato di certificazione energetica, redatto secondo i
    criteri e le metodologie di cui all'art. 4, comma 1.
    1-bis. Le disposizioni del presente articolo si
    applicano agli edifici che non ricadono nel campo di
    applicazione del comma 1 con la seguente gradualita'
    temporale e con onere a carico del venditore o, con
    riferimento al comma 4, del locatore:
    a) a decorrere dal 1° luglio 2007, agli edifici di
    superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, nel caso
    di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile;
    b) a decorrere dal 1° luglio 2008, agli edifici di
    superficie utile fino a 1000 metri quadrati, nel caso di
    trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile con
    l'esclusione delle singole unita' immobiliari;
    c) a decorrere dal 1° luglio 2009 alle singole unita'
    immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso.
    1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2007, l'attestato di
    certificazione energetica dell'edificio o dell'unita'
    immobiliare interessata, conforme a quanto specificato al
    comma 6, e' necessario per accedere agli incentivi ed alle
    agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o
    contributi a carico di fondi pubblici o della generalita'
    degli utenti, finalizzati al miglioramento delle
    prestazioni energetiche dell'unita' immobiliare,
    dell'edificio o degli impianti. Sono in ogni caso fatti
    salvi i diritti acquisiti ed il legittimo affidamento in
    relazione ad iniziative gia' formalmente avviate a
    realizzazione o notificate all'amministrazione competente,
    per le quali non necessita il preventivo assenso o
    concessione da parte della medesima.
    1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2007, tutti i
    contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli
    impianti termici o di climatizzazione degli edifici
    pubblici, o nei quali figura comunque come committente un
    soggetto pubblico, debbono prevedere la predisposizione
    dell'attestato di certificazione energetica dell'edificio o
    dell'unita' immobiliare interessati entro i primi sei mesi
    di vigenza contrattuale, con predisposizione ed esposizione
    al pubblico della targa energetica.
    2. La certificazione per gli appartamenti di un
    condominio puo' fondarsi, oltre sulla valutazione
    dell'appartamento interessato:
    a) su una certificazione comune dell'intero edificio,
    per i condomini dotati di un impianto termico comune;
    b) sulla valutazione di un altro appartamento
    rappresentativo dello stesso condominio e della stessa
    tipologia.
    2-bis. Salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 2,
    l'attestato di qualificazione energetica puo' essere
    predisposto a cura dell'interessato, al fine di
    semplificare il rilascio della certificazione energetica,
    come precisato al comma 2 dell'allegato A.
    3. Nel caso di trasferimento a titolo oneroso di interi
    immobili o di singole unita' immobiliari gia' dotati di
    attestato di certificazione energetica in base ai commi 1,
    1-bis, 1-ter e 1-quater, detto attestato e' allegato
    all'atto di trasferimento a titolo oneroso, in originale o
    copia autenticata.
    4. Nel caso di locazione di interi immobili o di
    singole unita' immobiliari gia' dotati di attestato di
    certificazione energetica in base ai commi 1, 1-bis, 1-ter
    e 1-quater, detto attestato e' messo a disposizione del
    conduttore o ad esso consegnato in copia dichiarata dal
    proprietario conforme all'originale in suo possesso.
    5.-9. (omissis)».

    Art. 3.
    Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
    192
    1. All'articolo 8 del decreto legislativo n. 192 del 2005, i
    commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
    «2. La conformita' delle opere realizzate rispetto al progetto e
    alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica di cui al
    comma 1, nonche' l'attestato di qualificazione energetica
    dell'edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore
    dei lavori e presentati al comune di competenza contestualmente alla
    dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il
    committente. La dichiarazione di fine lavori e' inefficace a
    qualsiasi titolo se la stessa non e' accompagnata da tale
    documentazione asseverata.
    3. Una copia della documentazione di cui ai commi 1 e 2 e'
    conservata dal comune, anche ai fini degli accertamenti di cui al
    comma 4. A tale scopo, il comune puo' richiedere la consegna della
    documentazione anche in forma informatica.».

    Note all'art. 3:
    - Il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo
    n. 192 del 2005, come modificato dal presente decreto cosi'
    recita:
    «Art. 8 (Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni).
    - 1. La documentazione progettuale di cui all'art. 28,
    comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e' compilata
    secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro
    delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro
    dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare
    entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
    del presente decreto, sentita la Conferenza unificata.
    2. La conformita' delle opere realizzate rispetto al
    progetto e alle sue eventuali varianti ed alla relazione
    tecnica di cui al comma 1, nonche' l'attestato di
    qualificazione energetica dell'edificio come realizzato,
    devono essere asseverati dal direttore dei lavori e
    presentati al comune di competenza contestualmente alla
    dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo
    per il committente. La dichiarazione di fine lavori e'
    inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non e'
    accompagnata da tale documentazione asseverata.
    3. Una copia della documentazione di cui ai commi 1 e 2
    e' conservata dal comune, anche ai fini degli accertamenti
    di cui al comma 4. A tale scopo, il comune puo' richiedere
    la consegna della documentazione anche in forma
    informatica.
    4. Il Comune, anche avvalendosi di esperti o di
    organismi esterni, qualificati e indipendenti, definisce le
    modalita' di controllo, ai fini del rispetto delle
    prescrizioni del presente decreto, accertamenti e ispezioni
    in corso d'opera, ovvero entro cinque anni dalla data di
    fine lavori dichiarata dal committente, volte a verificare
    la conformita' alla documentazione progettuale di cui al
    comma 1.
    5. I Comuni effettuano le operazioni di cui al comma 4
    anche su richiesta del committente, dell'acquirente o del
    conduttore dell'immobile. Il costo degli accertamenti ed
    ispezioni di cui al presente comma e' posto a carico dei
    richiedenti».

    Art. 4.
    Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
    192
    1. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 192 del 2005, dopo il
    comma 3, sono inseriti i seguenti:
    «3-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, le regioni e le province
    autonome di Trento e di Bolzano in accordo con gli enti locali,
    predispongono entro il 31 dicembre 2008 un programma di
    sensibilizzazione e riqualificazione energetica del parco immobiliare
    territoriale, sviluppando in particolare alcuni dei seguenti aspetti:
    a) la realizzazione di campagne di informazione e
    sensibilizzazione dei cittadini, anche in collaborazione con le
    imprese distributrici di energia elettrica e gas, in attuazione dei
    decreti del Ministro delle attivita' produttive 20 luglio 2004
    concernenti l'efficienza energetica negli usi finali;
    b) l'attivazione di accordi con le parti sociali interessate alla
    materia;
    c) l'applicazione di un sistema di certificazione energetica
    coerente con i principi generali del presente decreto legislativo;
    d) la realizzazione di diagnosi energetiche a partire dagli
    edifici presumibilmente a piu' bassa efficienza;
    e) la definizione di regole coerenti con i principi generali del
    presente decreto legislativo per eventuali sistemi di incentivazione
    locali;
    f) la facolta' di promuovere, con istituti di credito, di
    strumenti di finanziamento agevolato destinati alla realizzazione
    degli interventi di miglioramento individuati con le diagnosi
    energetiche nell'attestato di certificazione energetica, o in
    occasione delle attivita' ispettive di cui all'allegato L, comma 16.
    3-ter. Ai fini della predisposizione del programma di cui al
    comma 3-bis, i comuni possono richiedere ai proprietari e agli
    amministratori degli immobili nel territorio di competenza di fornire
    gli elementi essenziali, complementari a quelli previsti per il
    catasto degli impianti di climatizzazione di cui al comma 3, per la
    costituzione di un sistema informativo relativo agli usi energetici
    degli edifici. A titolo esemplificativo, tra detti elementi, si
    segnalano: il volume lordo climatizzato, la superficie utile
    corrispondente e i relativi consumi di combustibile e di energia
    elettrica.
    3-quater. Su richiesta delle regioni e dei comuni, le aziende di
    distribuzione dell'energia rendono disponibili i dati che le predette
    amministrazioni ritengono utili per i riscontri e le elaborazioni
    necessarie alla migliore costituzione del sistema informativo di cui
    al comma 3-ter.
    3-quinquies. I dati di cui ai commi 3, 3-ter e 3-quater possono
    essere utilizzati dalla pubblica amministrazione esclusivamente ai
    fini dell'applicazione del presente decreto legislativo.».
    2. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 192 del 2005, dopo il
    comma 5 e' aggiunto il seguente:
    «5-bis. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e
    gli enti locali considerano, nelle normative e negli strumenti di
    pianificazione ed urbanistici di competenza, le norme contenute nel
    presente decreto, ponendo particolare attenzione alle soluzioni
    tipologiche e tecnologiche volte all'uso razionale dell'energia e
    all'uso di fonti energetiche rinnovabili, con indicazioni anche in
    ordine all'orientamento e alla conformazione degli edifici da
    realizzare per massimizzare lo sfruttamento della radiazione solare e
    con particolare cura nel non penalizzare, in termini di volume
    edificabile, le scelte conseguenti.».

    Note all'art. 4:
    - Il testo dell'art. 9 del citato decreto legislativo
    n. 192 del 2005, come modificato dal presente decreto,
    cosi' recita:
    «Art. 9 (Funzioni delle regioni e degli enti locali). -
    1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
    provvedono all'attuazione del presente decreto.
    2. Le autorita' competenti realizzano, con cadenza
    periodica, privilegiando accordi tra gli enti locali o
    anche attraverso altri organismi pubblici o privati di cui
    sia garantita la qualificazione e l'indipendenza, gli
    accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle
    norme relative al contenimento dei consumi di energia
    nell'esercizio e manutenzione degli impianti di
    climatizzazione e assicurano che la copertura dei costi
    avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti
    finali e l'integrazione di questa attivita' nel sistema
    delle ispezioni degli impianti all'interno degli edifici
    previsto all'art. 1, comma 44, della legge 23 agosto 2004,
    n. 239, cosi' da garantire il minor onere e il minor
    impatto possibile a carico dei cittadini; tali attivita',
    le cui metodologie e requisiti degli operatori sono
    previsti dai decreti di cui all'art. 4, comma 1, sono
    svolte secondo principi di imparzialita', trasparenza,
    pubblicita', omogeneita' territoriale e sono finalizzate a:
    a) ridurre il consumo di energia e i livelli di
    emissioni inquinanti;
    b) correggere le situazioni non conformi alle
    prescrizioni del presente decreto;
    c) rispettare quanto prescritto all'art. 7;
    d) monitorare l'efficacia delle politiche pubbliche.
    3. Le regioni e le province autonome di Trento e di
    Bolzano, allo scopo di facilitare e omogeneizzare
    territorialmente l'impegno degli enti o organismi preposti
    agli accertamenti e alle ispezioni sugli edifici e sugli
    impianti, nonche' per adempiere in modo piu' efficace agli
    obblighi previsti al comma 2, possono promuovere la
    realizzazione di programmi informatici per la costituzione
    dei catasti degli impianti di climatizzazione presso le
    autorita' competenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli
    enti interessati. In questo caso, stabilendo
    contestualmente l'obbligo per i soggetti di cui all'art. 7,
    comma 1, di comunicare ai Comuni le principali
    caratteristiche del proprio impianto e le successive
    modifiche significative e per i soggetti di cui all'art. 17
    del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
    1999, n. 551, di comunicare le informazioni relative
    all'ubicazione e alla titolarita' degli impianti riforniti
    negli ultimi dodici mesi.
    3.bis Ai sensi dell'art. 1, comma 3, le regioni e le
    province autonome di Trento e di Bolzano in accordo con gli
    enti locali, predispongono entro il 31 dicembre 2008 un
    programma di sensibilizzazione e riqualificazione
    energetica del parco immobiliare territoriale, sviluppando
    in particolare alcuni dei seguenti aspetti:
    a) la realizzazione di campagne di informazione e
    sensibilizzazione dei cittadini, anche in collaborazione
    con le imprese distributrici di energia elettrica e gas, in
    attuazione dei decreti del Ministro delle attivita'
    produttive 20 luglio 2004 concernenti l'efficienza
    energetica negli usi finali;
    b) l'attivazione di accordi con le parti sociali
    interessate alla materia;
    c) l'applicazione di un sistema di certificazione
    energetica coerente con i principi generali del presente
    decreto legislativo;
    d) la realizzazione di diagnosi energetiche a partire
    dagli edifici presumibilmente a piu' bassa efficienza;
    e) la definizione di regole coerenti con i principi
    generali del presente decreto legislativo per eventuali
    sistemi di incentivazione locali;
    f) la facolta' di promuovere, con istituti di
    credito, di strumenti di finanziamento agevolato destinati
    alla realizzazione degli interventi di miglioramento
    individuati con le diagnosi energetiche nell'attestato di
    certificazione energetica, o in occasione delle attivita'
    ispettive di cui all'allegato L, comma 16.
    3-ter. Ai fini della predisposizione del programma di
    cui al comma 3-bis, i comuni possono richiedere ai
    proprietari e agli amministratori degli immobili nel
    territorio di competenza di fornire gli elementi
    essenziali, complementari a quelli previsti per il catasto
    degli impianti di climatizzazione di cui al comma 3, per la
    costituzione di un sistema informativo relativo agli usi
    energetici degli edifici. A titolo esemplificativo, tra
    detti elementi, si segnalano: il volume lordo climatizzato,
    la superficie utile corrispondente e i relativi consumi di
    combustibile e di energia elettrica.
    3-quater. Su richiesta delle regioni e dei comuni, le
    aziende di distribuzione dell'energia rendono disponibili i
    dati che le predette amministrazioni ritengono utili per i
    riscontri e le elaborazioni necessarie alla migliore
    costituzione del sistema informativo di cui al comma 3-ter.
    3-quinquies. I dati di cui ai commi 3, 3-ter e 3-quater
    possono essere utilizzati dalla pubblica amministrazione
    esclusivamente ai fini dell'applicazione del presente
    decreto legislativo.
    4. Per gli impianti che sono dotati di generatori di
    calore di eta' superiore a quindici anni, le autorita'
    competenti effettuano, con le stesse modalita' previste al
    comma 2, ispezioni dell'impianto termico nel suo complesso
    comprendendo una valutazione del rendimento medio
    stagionale del generatore e una consulenza su interventi
    migliorativi che possono essere correlati.
    5. Le regioni e le province autonome di Trento e di
    Bolzano riferiscono periodicamente alla Conferenza
    unificata e ai Ministeri delle attivita' produttive,
    dell'ambiente e della tutela del territorio e delle
    infrastrutture e dei trasporti, sullo stato di attuazione
    del presente decreto.
    5-bis. Le regioni, le province autonome di Trento e di
    Bolzano e gli enti locali considerano, nelle normative e
    negli strumenti di pianificazione ed urbanistici di
    competenza, le norme contenute nel presente decreto,
    ponendo particolare attenzione alle soluzioni tipologiche e
    tecnologiche volte all'uso razionale dell'energia e all'uso
    di fonti energetiche rinnovabili, con indicazioni anche in
    ordine all'orientamento e alla conformazione degli edifici
    da realizzare per massimizzare lo sfruttamento della
    radiazione solare e con particolare cura nel non
    penalizzare, in termini di volume edificabile, le scelte
    conseguenti».

    Art. 5.
    Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
    192
    1. All'articolo 11 del decreto legislativo n. 192 del 2005, dopo il
    comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
    «1-bis. Fino alla data di entrata in vigore delle Linee guida
    nazionali per la certificazione energetica degli edifici, di cui
    all'articolo 6, comma 9, l'attestato di certificazione energetica
    degli edifici e' sostituito a tutti gli effetti dall'attestato di
    qualificazione energetica rilasciato ai sensi dell'articolo 8,
    comma 2, o da una equivalente procedura di certificazione energetica
    stabilita dal comune con proprio regolamento antecedente alla data
    dell'8 ottobre 2005.
    1-ter. Trascorsi dodici mesi dall'emanazione delle Linee guida
    nazionali di cui all'articolo 6, comma 9, l'attestato di
    qualificazione energetica e la equivalente procedura di
    certificazione energetica stabilita dal comune perdono la loro
    efficacia ai fini di cui al comma 1-bis.».

    Note all'art. 5:
    - Il testo dell'art. 1 del citato decreto legislativo
    n. 192 del 2005, come modificato dal presente decreto,
    cosi' recita:
    «Art. 11 (Requisiti della prestazione energetica degli
    edifici). - 1. Fino alla data di entrata in vigore dei
    decreti di cui all'art. 4, comma 1, il calcolo della
    prestazione energetica degli edifici nella climatizzazione
    invernale ed, in particolare, il fabbisogno annuo di
    energia primaria e' disciplinato dalla legge 9 gennaio
    1991, n. 10, come modificata dal presente decreto, dalle
    norme attuative e dalle disposizioni di cui all'allegato I.
    1-bis Fino alla data di entrata in vigore delle Linee
    guida nazionali per la certificazione energetica degli
    edifici, di cui all'art. 6, comma 9, l'attestato di
    certificazione energetica degli edifici e' sostituito a
    tutti gli effetti dall'attestato di qualificazione
    energetica rilasciato ai sensi dell'art. 8, comma 2, o da
    una equivalente procedura di certificazione energetica
    stabilita dal comune con proprio regolamento antecedente
    alla data dell'8 ottobre 2005.
    1-ter. Trascorsi dodici mesi dall'emanazione delle
    linee guida nazionali di cui all'art. 6, comma 9,
    l'attestato di qualificazione energetica e la equivalente
    procedura di certificazione energetica stabilita dal comune
    perdono la loro efficacia ai fini di cui al comma 1-bis».

    Art. 6.
    Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
    192
    1. All'articolo 15 del decreto legislativo n. 192 del 2005, sono
    apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1 la parola: «progettista» e' sostituita dalle
    seguenti: «professionista qualificato» e dopo la parola:
    «certificazione» sono inserite le seguenti: «o qualificazione»;
    b) al comma 2 la parola: «progettista» e' sostituita dalle
    seguenti: «professionista qualificato» e dopo la parola:
    «certificazione» sono inserite le seguenti: «o qualificazione»;
    c) al comma 3, dopo le parole: «conformita' delle opere» sono
    inserite le seguenti: «e dell'attestato di qualificazione
    energetica»;
    d) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
    «4. Salvo che il fatto costituisca reato, il direttore dei lavori
    che presenta al comune la asseverazione di cui all'articolo 8,
    comma 2, nella quale attesta falsamente la correttezza dell'attestato
    di qualificazione energetica o la conformita' delle opere realizzate
    rispetto al progetto o alla relazione tecnica di cui all'articolo 28,
    comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e' punito con la sanzione
    amministrativa di 5000 euro.»;
    e) al comma 8 la parola: «compratore» e' sostituita dalla
    seguente: «acquirente».

    Note all'art. 6:
    - Il testo dell'art. 15 del decreto legislativo n. 192
    del 2005, come modificato dal presente decreto, cosi'
    recita:
    «Art. 15 (Sanzioni). -1. Il professionista qualificato
    che rilascia la relazione di cui all'art. 8 compilata senza
    il rispetto delle modalita' stabilite nel decreto di cui
    all'art. 8, comma 1, o un attestato di certificazione o
    qualificazione energetica senza il rispetto dei criteri e
    delle metodologie di cui all'art. 4, comma 1, e' punito con
    la sanzione amministrativa pari al 30 per cento della
    parcella calcolata secondo la vigente tariffa
    professionale.
    2. Salvo che il fatto costituisca reato, il
    professionista qualificato che rilascia la relazione di cui
    all'art. 8 o un attestato di certificazione o
    qualificazione energetica non veritieri, e' punito con la
    sanzione amministrativa pari al 70 per cento della parcella
    calcolata secondo la vigente tariffa professionale; in
    questo caso l'autorita' che applica la sanzione deve darne
    comunicazione all'ordine o al collegio professionale
    competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
    3. Il direttore dei lavori che omette di presentare al
    Comune l'asseverazione di conformita' delle opere e
    dell'attestato di qualificazione energetica, di cui
    all'art. 8, comma 2, contestualmente alla dichiarazione di
    fine lavori, e' punito con la sanzione amministrativa pari
    al 50 per cento della parcella calcolata secondo vigente
    tariffa professionale; l'autorita' che applica la sanzione
    deve darne comunicazione all'ordine o al collegio
    professionale competente per i provvedimenti disciplinari
    conseguenti.
    4. Salvo che il fatto costituisca reato, il direttore
    dei lavori che presenta al comune la asseverazione di cui
    all'art. 8, comma 2, nella quale attesta falsamente la
    correttezza dell'attestato di qualificazione energetica o
    la conformita' delle opere realizzate rispetto al progetto
    o alla relazione tecnica di cui all'art. 28, comma 1, della
    legge 9 gennaio 1991, n. 10, e' punito con la sanzione
    amministrativa di 5000 euro.
    5. Il proprietario o il conduttore dell'unita'
    immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale
    terzo che se ne e' assunta la responsabilita', che non
    ottempera a quanto stabilito dell'art. 7, comma 1, e'
    punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500
    euro e non superiore a 3000 euro.
    6. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione,
    che non ottempera a quanto stabilito all'art. 7, comma 2,
    e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a
    1000 euro e non superiore a 6000 euro. L'autorita' che
    applica la sanzione deve darne comunicazione alla Camera di
    commercio, industria, artigianato e agricoltura di
    appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
    7. Il costruttore che non consegna al proprietario,
    contestualmente all'immobile, l'originale della
    certificazione energetica di cui all'art. 6, comma 1, e'
    punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 5000
    euro e non superiore a 30000 euro.
    8. In caso di violazione dell'obbligo previsto
    dall'art. 6, comma 3, il contratto e' nullo. La nullita'
    puo' essere fatta valere solo dall'acquirente.
    9. In caso di violazione dell'obbligo previsto
    dall'art. 6, comma 4, il contratto e' nullo. La nullita'
    puo' essere fatta valere solo dal conduttore».

    Art. 7.
    Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
    192
    1. Il comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 192 del
    2005 e' sostituito dai seguenti:
    «1. Sono abrogate le seguenti norme della legge 9 gennaio 1991, n.
    10:
    a) l'articolo 4, commi 1, 2 e 4; l'articolo 28, commi 3 e 4;
    l'articolo 29; l'articolo 30; l'articolo 31, comma 2, l'articolo 33,
    commi 1 e 2; l'articolo 34, comma 3.
    1-bis. Il comma 2 dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n.
    10, e' sostituito dal seguente:
    "2. Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al
    contenimento del consumo energetico ed all'utilizzazione delle fonti
    di energia di cui all'articolo 1, individuati attraverso un attestato
    di certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da
    un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono
    valide se adottate con la maggioranza semplice delle quote
    millesimali."».
    2. Il comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 192 del
    2005, e' sostituito dal seguente:
    «2. Il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
    412, si applica, in quanto compatibile con il presente decreto
    legislativo, e puo' essere modificato o abrogato con i decreti di cui
    all'articolo 4. Di tale decreto sono abrogate le seguenti norme:
    a) l'articolo 5, commi 1, 2, 3 e 4; l'articolo 7, comma 7;
    l'articolo 8; l'articolo 11, commi 4, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20.».

    Note all'art. 7:
    - Il testo dell'art. 16, del decreto legisltivo n. 192
    del 2005, come modificato dal presente decreto, cosi'
    recita:
    «Art. 16 (Abrogazioni e disposizioni finali). - 1. Sono
    abrogate le seguenti norme della legge 9 gennaio 1991, n.
    10:
    a) l'art. 4, commi 1, 2 e 4; l'art. 28, commi 3 e 4;
    l'art. 29; l'art. 30; l'art. 31, comma 2, l'art. 33, commi
    1 e 2; l'art. 34, comma 3.
    1-bis. Il comma 2 dell'art. 26 della legge 9 gennaio
    1991, n. 10, e' sostituito dal seguente:
    "2. Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti
    volti al contenimento del consumo energetico ed
    all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'art. 1,
    individuati attraverso un attestato di certificazione
    energetica o una diagnosi energetica realizzata da un
    tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali
    sono valide se adottate con la maggioranza semplice delle
    quote millesimali".
    2. Il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
    1993, n. 412, si applica, in quanto compatibile con il
    presente decreto legislativo, e puo' essere modificato o
    abrogato con i decreti di cui all' art. 4. Di tale decreto
    sono abrogate le seguenti norme:
    a) l'art. 5, commi 1, 2, 3 e 4; l'art. 7, comma 7;
    l'art. 8; l'art. 11, commi 4, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20.
    3. E' abrogato l'art. 1 del decreto ministeriale 6
    agosto 1994 del Ministro dell'industria, commercio e
    artigianato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del
    24 agosto 1994, recante recepimento delle norme UNI
    attuative del decreto del Presidente della Repubblica del
    26 agosto 1993, n. 412, recante il regolamento per il
    contenimento dei consumi di energia degli impianti termici
    degli edifici, e rettifica del valore limite del fabbisogno
    energetico normalizzato.
    4. Gli allegati, che costituiscono parte integrante del
    presente decreto, sono modificati con decreto del Ministro
    delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri
    dell'ambiente e della tutela del territorio e delle
    infrastrutture e trasporti, sentita la Conferenza
    unificata, in conformita' alle modifiche tecniche rese
    necessarie dal progresso ovvero a quelle introdotte a
    livello comunitario a norma dell'art. 13 della legge 4
    febbraio 2005, n. 11».

    Art. 8.
    Modifiche agli allegati tecnici del decreto legislativo 19 agosto
    2005, n. 192
    1. Gli allegati A, C, E, F, G, H, I e L del decreto legislativo n.
    192 del 2005 sono sostituiti con gli allegati A, C, E, F, G, H, I e L
    al presente decreto.
    2. L'allegato D del decreto legislativo n. 192 del 2005, e'
    abrogato.


    Nota all'art. 8:
    - Per il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
    vedi note alle premesse.

    Art. 9.
    Copertura finanziaria
    1. All'attuazione del presente decreto si dovra' provvedere con le
    risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
    vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

    Art. 10.
    Entrata in vigore
    1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
    successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
    della Repubblica italiana.
    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
    nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
    osservare.

    Dato a Roma, addi' 29 dicembre 2006

    NAPOLITANO
    Prodi, Presidente del Consiglio dei
    Ministri
    Bonino, Ministro per le politiche
    europee
    Bersani, Ministro dello sviluppo
    economico
    Lanzillotta, Ministro per gli affari
    regionali e le autonomie locali
    D'Alema, Ministro degli affari esteri
    Mastella, Ministro della giustizia
    Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
    e delle finanze
    Pecoraro Scanio, Ministro dell'ambiente
    e della tutela del territorio e del
    mare
    Di Pietro, Ministro delle
    infrastrutture
    Visto, il Guardasigilli: Mastella
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