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TERMOFORUM IL FORUM DEL TERMOTECNICO

G.U. n. 22 del 28.1.2009

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    00 04/02/2009 12:16
    «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale».
    clicca per scaricare il testo del decreto

    scarica il testo del decreto

    In pratica è il decreto che parla degli sgravi fiscali del 55%
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    ilmercatino
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    00 04/02/2009 12:24
    Articolo 29
    Art. 29.
    Meccanismi di controllo per assicurare la trasparenza e
    l’effettiva copertura delle agevolazioni fi scali
    1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, dell’articolo 5,
    del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
    modifi cazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 , sul monitoraggio
    dei crediti di imposta si applicano anche con
    riferimento a tutti i crediti di imposta vigenti alla data di
    entrata in vigore del presente decreto tenendo conto degli
    oneri fi nanziari previsti in relazione alle disposizioni
    medesime. In applicazione del principio di cui al presente
    comma, al credito di imposta per spese per attività di ricerca
    di cui all’articolo 1, commi da 280 a 283, della legge
    27 dicembre 2006, n. 296, si applicano le disposizioni
    di cui ai commi seguenti.
    2. Per il credito di imposta di cui all’articolo 1, commi
    da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
    e successive modifi cazioni, gli stanziamenti nel bilancio
    dello Stato sono pari a 375,2 milioni di euro per l’anno
    2008, a 533,6 milioni di euro per l’anno 2009, a 654
    milioni di euro per l’anno 2010 e a65,4 milioni di euro
    per l’anno 2011. A decorrere dall’anno 2009, al fi ne di
    garantire congiuntamente la certezza delle strategie di
    investimento, i diritti quesiti, nonché l’effettiva copertura
    fi nanziaria, la fruizione delcredito di imposta suddetto è
    regolatacome segue :
    a) per le attività di ricerca che, sulla base di atti o
    documenti aventi data certa, risultano già avviate prima
    della data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti
    interessati inoltrano per via telematica alla Agenzia
    delle entrate, entro trenta giorni dalla data di attivazione
    della procedura di cui al comma 4, a pena di decadenza
    dal contributo, un apposito formulario approvato dal
    Direttore della predetta Agenzia; l’inoltro del formulario
    vale come prenotazione dell’accesso alla fruizione del
    credito d’imposta;
    b) per le attività di ricerca avviate a partire dalla
    data di entrata in vigore del presente decreto, la compilazione
    del formulario da parte dei soggetti interessati ed il
    suo inoltro per via telematica alla Agenzia delle entrate
    vale come prenotazione dell’accesso alla fruizione del
    credito di imposta successiva a quello di cui alla lettera
    a) .
    3. L’Agenzia delle entrate, sulla base dei dati rilevati
    dai formulari pervenuti, esaminati rispettandone rigorosamente
    l’ordine cronologico di arrivo, comunica telematicamente
    e con procedura automatizzata ai soggetti
    interessati:
    a) relativamente alle prenotazioni di cui al comma
    2, lettera a) , esclusivamente un nulla-osta ai soli fi ni
    della copertura fi nanziaria; la fruizione del credito di imposta
    è possibile nell’esercizio in corso ovvero, in caso
    di esaurimento delle risorse disponibili in funzione delle
    disponibilità fi nanziarie, negli esercizi successivi;
    b) relativamente alle prenotazioni di cui al comma
    2, lettera b) , la certifi cazione dell’avvenuta presentazione
    del formulario, l’accoglimento della relativa prenotazione,
    nonché nei successivi novantagiorni l’eventuale
    diniego, in ragione della capienza. In mancanza del diniego,
    l’assenso si intende fornito decorsi novanta giorni
    dalla data di comunicazione della certifi cazione dell’avvenuta
    prenotazione.
    4. Per il credito di imposta di cui al comma 2, lettera
    b) , i soggetti interessati espongono nel formulario, secondo
    la pianifi cazione scelta, l’importo delle spese agevolabili
    da sostenere, a pena di decadenza dal benefi cio, entro
    l’anno successivo a quello di accoglimento della prenotazione
    e, in ogni caso, non oltre la chiusura del periodo
    d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009. L’utilizzo
    del credito d’imposta per il quale è comunicato il
    nulla-osta è consentito, fatta salva l’ipotesi di incapienza,
    esclusivamente entro il sesto mese successivo al termine
    di cui al primo periodo e, in ogni caso, nel rispetto di limiti
    massimi pari, in progressione, al 30 per cento, nell’anno
    di presentazione dell’istanza e, per la residua parte, nell’anno
    successivo.
    5. Il formulario per la trasmissione dei dati di cui ai
    commi da 2 a 4 del presente articolo è approvato con
    provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate,
    adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
    della legge di conversionedel presente decreto. Entro 30
    giorni dalla data di adozione del provvedimento è attivata
    la procedura per la trasmissione del formulario.
    6. Per le spese sostenute nei periodi d’imposta successivi
    a quello in corso al 31 dicembre 2008, i contribuenti
    interessati alledetrazioni di cui agli articoli 1, commi da
    344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fermi
    restando i requisiti e le altre condizioni previsti dalle relative
    disposizioni normative, inviano all’Agenzia delle
    entrate apposita comunicazione, nei termini e secondo
    le modalità previsti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia
    delle entrate, da emanare entro trenta giorni
    dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
    del presente decreto. Con il medesimo provvedimento
    può essere stabilito che la comunicazione sia effettuata
    — 159 —
    28-1-2009 Supplemento ordinario n. 14/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 22
    esclusivamente in via telematica, anche tramite i soggetti
    di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente
    della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
    modifi cazioni, e sono stabiliti i termini e le modalità di
    comunicazione all’Agenzia delle entrate dei dati in possesso
    dell’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente
    (ENEA) ai sensi del decreto del Ministro dell’economia
    e delle fi nanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella
    Gazzetta Uffi ciale n. 47 del 26 febbraio 2007. Il predetto
    decreto del Ministro dell’economia e delle fi nanze 19 febbraio
    2007, entro trenta giorni dalla data di entrata in
    vigore della legge di conversione del presente decreto, è
    comunque modifi cato con decreto di natura non regolamentare
    al fi ne di semplifi care le procedure e di ridurre
    gli adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti.
    Per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2009
    la detrazione dall’imposta lorda deve essere ripartita in
    cinque rate annuali di pariimporto .
    7. Nell’ambito del monitoraggio di cui al comma 1
    sull’effettivo utilizzo dei crediti di imposta previsti dagli
    articoli 7 e 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
    e successive modifi cazioni, l’Agenzia delle entrate effettua,
    nell’anno 2009, verifi che mirate volte ad accertare
    l’esistenza di risorse formalmente impegnate ma non utilizzate
    o non utilizzabili. In relazione a quanto previsto
    dal primo periodo del presente comma in considerazione
    dell’effettivo utilizzo dei predetti crediti di imposta, le
    risorse fi nanziarie a tale fi ne preordinate, nonché altre
    risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi
    e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la
    contabilità speciale 1778 – Fondi di bilancio, sono ridotte
    di 1.155,6 milioni di euro. Le predette risorse sono
    versate al bilancio dello Stato nella misura di 286,3 milioni
    di euro per l’anno 2009, di 263,1 milioni di euro per
    l’anno 2010, di 341,8 milioni di euro per l’anno 2011 e di
    264,4 milioni di euro per l’anno 2013 .
    8. S opp resso.
    9. S o ppresso.
    10. S o ppresso.
    11. Soppresso.
    Riferimenti normativi:
    — Si riporta il testo vigente dei commi 1 e 2 dell’articolo 5 del
    decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modifi cazioni, dalla
    legge 8 agosto 2002, n. 178 recante «Interventi urgenti in materia tributaria,
    di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per
    il sostegno dell’economia anche nelle aree svantaggiate»:
    «1. I crediti di imposta previsti dalle vigenti disposizioni di legge
    sono integralmente confermati e, fermo restando quanto stabilito dagli
    articoli 10 e 11, possono essere fruiti entro i limiti degli oneri fi nanziari
    previsti in relazione alle disposizioni medesime. I soggetti interessati
    hanno diritto al credito di imposta fi no all’esaurimento delle risorse
    fi nanziarie.
    2. Con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle fi nanze
    di natura non regolamentare sono stabilite, per ciascun credito di imposta,
    la data di decorrenza della disposizione di cui al comma 1 nonché le
    modalità per il controllo dei relativi fl ussi. Con decreto interdirigenziale
    da pubblicare nella Gazzetta Uffi ciale , è comunicato l’avvenuto esaurimento
    delle risorse disponibili. A decorrere dalla data di pubblicazione
    del decreto di cui al periodo precedente i soggetti interessati non possono
    più fruire di nuovi crediti di imposta i cui presupposti si sono realizzati
    successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
    Non si applicano interessi e sanzioni nei confronti dell’interessato che
    utilizzi un credito di imposta dopo la pubblicazione del decreto interdirigenziale
    di cui al secondo periodo, purché entro trenta giorni dalla data
    di pubblicazione nella Gazzetta Uffi ciale ed entro lo stesso termine avvenga
    la spontanea restituzione degli importi indebitamente utilizzati».
    — Si riporta il testo vigente dei commi da 280 a 283 dell’articolo
    1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la
    formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge fi nanziaria
    2007):
    «280. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in
    corso al 31 dicembre 2006 e fi no alla chiusura del periodo d’imposta in
    corso alla data del 31 dicembre 2009, alle imprese è attribuito un credito
    d’imposta nella misura del 10 per cento dei costi sostenuti per attività
    di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, in conformità alla
    vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato in materia, secondo le
    modalità dei commi da 281 a 285. La misura del 10 per cento è elevata
    al 40 per cento qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti
    stipulati con università ed enti pubblici di ricerca;
    281. Ai fi ni della determinazione del credito d’imposta i costi non
    possono, in ogni caso, superare l’importo di 50 milioni di euro per ciascun
    periodo d’imposta;
    282. Il credito d’imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione
    dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né
    della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive,
    non rileva ai fi ni del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5,
    del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
    della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifi cazioni,
    ed è utilizzabile ai fi ni dei versamenti delle imposte sui redditi e dell’imposta
    regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d’imposta
    in cui le spese di cui al comma 280 sono state sostenute; l’eventuale
    eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del
    decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modifi cazioni, a
    decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione
    dei redditi relativa al periodo d’imposta con riferimento al
    quale il credito è concesso;
    283. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
    con il Ministro dell’economia e delle fi nanze da adottare entro il
    31 marzo 2008, sono individuati gli obblighi di comunicazione a carico
    delle imprese per quanto attiene alla defi nizione delle attività di ricerca
    e sviluppo agevolabili e le modalità di verifi ca ed accertamento della
    effettività delle spese sostenute e coerenza delle stesse con la disciplina
    comunitaria di cui al comma 280.
    — Si riporta il testo vigente dei commi da 344 a 347 dell’articolo 1
    della citata legge n. 296 del 2006 (legge fi nanziaria 2007):
    «344. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre
    2007, relative ad interventi di riqualifi cazione energetica di edifi ci esistenti,
    che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria
    annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per
    cento rispetto ai valori riportati nell’allegato C, numero 1), tabella 1,
    annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, spetta una detrazione
    dall’imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi
    rimasti a carico del contribuente, fi no a un valore massimo della detrazione
    di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.
    345. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre
    2007, relative ad interventi su edifi ci esistenti, parti di edifi ci esistenti
    o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache
    orizzontali (coperture e pavimenti), fi nestre comprensive di infi ssi,
    spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55 per
    cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fi no a un valore
    massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote
    annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di
    trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, della Tabella 3 allegata alla
    presente legge.
    346. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre
    2007, relative all’installazione di pannelli solari per la produzione di
    acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno
    di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e
    cura, istituti scolastici e università, spetta una detrazione dall’imposta
    lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del
    contribuente, fi no a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro,
    da ripartire in tre quote annuali di pari importo.
    347. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre
    2007, per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
    con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa
    a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione dall’imposta
    lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del
    contribuente, fi no a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro,
    da ripartire in tre quote annuali di pari importo».
    — 160 —
    28-1-2009 Supplemento ordinario n. 14/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 22
    — Si riporta il testo del comma 3 dell’articolo 3 del decreto del
    Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, recante «Regolamento
    recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative
    alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive
    e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136,
    della L. 23 dicembre 1996, n. 662»:
    «3. Ai soli fi ni della presentazione delle dichiarazioni in via telematica
    mediante il servizio telematico Entratel si considerano soggetti
    incaricati della trasmissione delle stesse:
    a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri
    e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
    b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di
    periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato
    e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di
    laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o
    diploma di ragioneria;
    c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate
    nell’articolo 32, comma 1, lettere a) , b) e c) , del decreto legislativo 9 luglio
    1997, n. 241, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a
    minoranze etnico-linguistiche;
    d) i centri di assistenza fi scale per le imprese e per i lavoratori
    dipendenti e pensionati;
    e) gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell’economia
    e delle fi nanze.
    — Si riporta il testo vigente degli articoli 7 e 8 della legge 23 dicembre
    2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
    annuale e pluriennale dello Stato» (legge fi nanziaria 2001):
    «Art. 7 (Incentivi per l’incremento dell’occupazione) .— 1. Ai
    datori di lavoro, che nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 e il
    31 dicembre 2003 incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con
    contratto di lavoro a tempo indeterminato è concesso un credito di imposta.
    Sono esclusi i soggetti di cui all’articolo 88 del testo unico delle
    imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
    22 dicembre 1986, n. 917.
    2. Il credito di imposta è commisurato, nella misura di lire 800.000
    per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, alla differenza tra
    il numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato
    rilevato in ciascun mese rispetto al numero dei lavoratori con contratto
    di lavoro a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo
    compreso tra il 1° ottobre 1999 e il 30 settembre 2000. Il credito di imposta
    decade se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori
    dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i
    lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore
    o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente
    occupati nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1999 e il 30 settembre
    2000. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo
    parziale, il credito d’imposta spetta in misura proporzionale alle ore
    prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Il credito d’imposta
    è concesso anche ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo che
    incrementano il numero dei lavoratori operai, ciascuno occupato per almeno
    230 giornate all’anno.
    3. L’incremento della base occupazionale va considerato al netto
    delle diminuzioni occupazionali verifi catesi in società controllate o collegate
    ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche
    per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono
    la qualifi ca di datore di lavoro a decorrere dal 1° ottobre 2000, ogni
    lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale.
    I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale
    si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore
    prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
    4. Il credito d’imposta, che non concorre alla formazione del reddito
    e del valore della produzione rilevante ai fi ni dell’imposta regionale
    sulle attività produttive né ai fi ni del rapporto di cui all’articolo 63 del
    testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
    della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere
    dal 1° gennaio 2001, esclusivamente in compensazione ai sensi
    del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
    5. Il credito d’imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che:
    a) i nuovi assunti siano di età non inferiore a 25 anni;
    b) i nuovi assunti non abbiano svolto attività di lavoro dipendente
    a tempo indeterminato da almeno 24 mesi o siano portatori di handicap
    individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
    c) siano osservati i contratti collettivi nazionali anche con riferimento
    ai soggetti che non hanno dato diritto al credito d’imposta;
    d) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza
    dei lavoratori previste dai D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e D.Lgs.
    14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modifi cazioni, nonché dai successivi
    decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di
    sicurezza ed igiene del lavoro.
    6. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio
    pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito
    d’imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più
    rispetto a quello dell’impresa sostituita.
    7. Qualora vengano defi nitivamente accertate violazioni non formali,
    e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo superiore a
    lire 5 milioni, alla normativa fi scale e contributiva in materia di lavoro
    dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza
    dei lavoratori, prevista dai D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e
    D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modifi cazioni, nonché
    dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia
    di sicurezza ed igiene del lavoro, commesse nel periodo in cui si
    applicano le disposizioni del presente articolo e qualora siano emanati
    provvedimenti defi nitivi della magistratura contro il datore di lavoro per
    condotta antisindacale ai sensi dell’articolo 28 della legge 20 maggio
    1970, n. 300, le agevolazioni sono revocate. Dalla data del defi nitivo
    accertamento delle violazioni, decorrono i termini per far luogo al recupero
    delle minori imposte versate o del maggiore credito riportato e per
    l’applicazione delle relative sanzioni.
    8. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono cumulabili
    con altri benefìci eventualmente concessi.
    9. Entro il 31 dicembre 2001 il Governo provvede ad effettuare
    la verifi ca ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al
    presente articolo, identifi cando la nuova occupazione generata per area
    territoriale, sesso, età e professionalità.
    10. Le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 23 dicembre
    1998, n. 448, e successive modifi cazioni, restano in vigore per le assunzioni
    intervenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1999 e il
    31 dicembre 2000. Per i datori di lavoro che nel periodo compreso tra il
    1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2003 effettuano nuove assunzioni di
    lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato da destinare
    a unità produttive ubicate nei territori individuati nel citato articolo 4 e
    nelle aree di cui all’obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del
    Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché in quelle delle regioni Abruzzo
    e Molise, spetta un ulteriore credito d’imposta. L’ulteriore credito d’imposta,
    che è pari a lire 400.000 per ciascun nuovo dipendente, compete
    secondo la disciplina di cui al presente articolo. All’ulteriore credito
    di imposta di cui al presente comma si applica la regola de minimis
    di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee
    96/C68/06, pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale delle Comunità europee
    C68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefi ci eventualmente
    concessi ai sensi della predetta comunicazione purché non venga
    superato il limite massimo di lire 180 milioni nel triennio.
    11. Ai fi ni delle agevolazioni previste dal presente articolo, i soci lavoratori
    di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.
    «Art. 8 (Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate)
    . — 1. Alle imprese che operano nei settori delle attività estrattive
    e manifatturiere, dei servizi, del turismo, del commercio, delle costruzioni,
    della produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore ed
    acqua calda, della pesca e dell’acquacoltura, della trasformazione dei
    prodotti della pesca e dell’acquacoltura di cui all’allegato I del Trattato
    che istituisce la Comunità europea, e successive modifi cazioni, che, fi no
    alla chiusura del periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre
    2006, effettuano nuovi investimenti nelle aree ammissibili alle deroghe
    previste dall’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) , del citato Trattato,
    individuate dalla Carta italiana degli aiuti a fi nalità regionale per il
    periodo 2000-2006, è attribuito un contributo nella forma di credito di
    imposta nei limiti massimi di spesa pari a 870 milioni di euro per l’anno
    2002 pari a 1.725 milioni di euro per l’anno 2003, 1.740 milioni di euro
    per l’anno 2004, 1.511 milioni di euro per l’anno 2005, 1.250 milioni di
    euro per l’anno 2006, 700 milioni di euro per l’anno 2007 e 300 milioni
    di euro per l’anno 2008. Ai fi ni dell’individuazione dei predetti settori,
    salvo per il settore della pesca e dell’acquacoltura, si rinvia alla disciplina
    di attuazione delle agevolazioni di cui all’articolo 1, comma 2,
    del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modifi cazioni,
    dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Per le aree ammissibili alle
    deroghe previste dal citato articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) , il
    credito compete entro la misura dell’85 per cento delle intensità di aiuto
    previste dalla Carta italiana degli aiuti a fi nalità regionale per il periodo
    2000-2006. Il credito d’imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato
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    28-1-2009 Supplemento ordinario n. 14/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 22
    a fi nalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi
    beni che fruiscono del credito di imposta.
    1 -bis . Per fruire del contributo le imprese inoltrano, in via telematica,
    al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle entrate un’istanza
    contenente gli elementi identifi cativi dell’impresa, l’ammontare complessivo
    dei nuovi investimenti e la ripartizione regionale degli stessi,
    nonché l’impegno, a pena di disconoscimento del benefi cio, ad avviare
    la realizzazione degli investimenti successivamente alla data di presentazione
    della medesima istanza e comunque entro sei mesi dalla predetta
    data.
    1 -ter . L’Agenzia delle entrate rilascia, in via telematica e con procedura
    automatizzata, certifi cazione della data di avvenuta presentazione
    della domanda, esamina le istanze di cui al comma 1 -bis dando precedenza,
    secondo l’ordine cronologico di presentazione, alle domande
    presentate nell’anno precedente e non accolte per esaurimento dei fondi
    stanziati e, tra queste, a quelle delle piccole e medie imprese, come defi
    nite dall’allegato I del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione,
    del 12 gennaio 2001, e successivamente, secondo l’ordine di presentazione,
    alle altre domande. L’Agenzia delle entrate comunica in via
    telematica, entro 30 giorni dalla presentazione delle domande, il diniego
    del contributo per la mancanza di uno degli elementi di cui al comma 1 -
    bis , ovvero per l’esaurimento dei fondi stanziati. Il benefi cio si intende
    concesso decorsi 30 giorni dalla presentazione dell’istanza e senza comunicazione
    di diniego da parte dell’Agenzia delle entrate.
    1 -quater . [abrogato].
    1 -quinquies . Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
    entrate sono stabilite le specifi che tecniche per la trasmissione dei dati
    di cui ai commi 1, 1 -bis , 1 -ter e 1 -quater .
    1 -sexies . Per le modalità delle trasmissioni telematiche previste dal
    presente articolo si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 3
    del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
    1998, n. 322, come sostituito dall’articolo 3 del regolamento di cui
    al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.
    1 -septies . L’Agenzia delle entrate provvede a pubblicare, con cadenza
    semestrale, sul proprio sito INTERNET, il numero delle istanze
    pervenute, l’ammontare totale dei contributi concessi, nonchè quello
    delle risorse fi nanziarie residue.
    2. Per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni di beni strumentali
    nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del testo unico delle imposte
    sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
    1986, n. 917, esclusi i costi relativi all’acquisto di «mobili e
    macchine ordinarie di uffi cio» di cui alla tabella approvata con decreto
    31 dicembre 1988, del Ministro delle fi nanze pubblicato nel supplemento
    ordinario alla Gazzetta Uffi ciale n. 27 del 2 febbraio 1989, concernente
    i «coeffi cienti di ammortamento», destinati a strutture produttive
    già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al
    comma 1, per la parte del loro costo complessivo eccedente le cessioni
    e le dismissioni effettuate nonché gli ammortamenti dedotti nel periodo
    d’imposta, relativi a beni d’investimento della stessa struttura produttiva.
    Sono esclusi gli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell’investimento
    agevolato effettuati nel periodo d’imposta della loro entrata
    in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione
    fi nanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto
    dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione. Per le
    grandi imprese, come defi nite ai sensi della normativa comunitaria, gli
    investimenti in beni immateriali sono agevolabili nel limite del 25 per
    cento del complesso degli altri investimenti agevolati.
    3. (abrogato) .
    4. All’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre
    1997, n. 466, sono aggiunte, in fi ne, le seguenti parole: «differenziabile
    in funzione del settore di attività e delle dimensioni dell’impresa, nonché
    della localizzazione».
    5. Il credito d’imposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti
    eseguiti in ciascun periodo d’imposta e va indicato nella relativa
    dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito
    né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive,
    non rileva ai fi ni del rapporto di cui all’articolo 63 del testo unico
    delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
    22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in
    compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a
    decorrere dalla data di sostenimento dei costi.
    6. Il credito d’imposta a favore di imprese o attività che riguardano
    prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifi
    che, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti, è riconosciuto
    nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali defi nite
    dalle predette discipline dell’Unione europea e previa autorizzazione
    della Commissione delle Comunità europee. Il Ministero dell’industria,
    del commercio e dell’artigianato procede all’inoltro alla Commissione
    della richiesta di preventiva autorizzazione, ove prescritta, nonché al
    controllo del rispetto delle norme sostanziali e procedurali della normativa
    comunitaria.
    7. Se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro
    il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione
    o ultimazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo
    dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione.
    Se entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono
    entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a fi nalità
    estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive
    diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito
    d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il
    costo dei beni anzidetti; se nel periodo di imposta in cui si verifi ca una
    delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di
    quelli agevolati, il credito d’imposta è rideterminato escludendo il costo
    non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i
    costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione fi nanziaria
    le disposizioni precedenti si applicano anche se non viene esercitato
    il riscatto. Il minore credito d’imposta che deriva dall’applicazione del
    presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta
    sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifi cano
    le ipotesi ivi indicate.
    7 -bis . Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,
    d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
    le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono defi nite
    le tipologie di investimento per le imprese agricole e per quelle della
    prima trasformazione e commercializzazione ammesse agli aiuti, in osservanza
    di quanto previsto dal piano di sviluppo rurale di cui al citato
    regolamento (CE) n. 1257/1999 e di quanto previsto dall’articolo 17 del
    decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
    8. Con uno o più decreti del Ministero delle fi nanze, di concerto
    con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
    e con il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
    da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
    della presente legge, verranno emanate disposizioni per l’effettuazione
    delle verifi che necessarie a garantire la corretta applicazione delle
    presenti disposizioni. Tali verifi che, da effettuare dopo almeno dodici
    mesi dall’attribuzione del credito di imposta, sono altresì fi nalizzate alla
    valutazione della qualità degli investimenti effettuati, anche al fi ne di
    valutare l’opportunità di effettuare un riequilibrio con altri strumenti
    aventi analoga fi nalità.».
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