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D.P.G.R. 14/7/98 n. 374

Ultimo Aggiornamento: 08/06/2015 12:13
08/06/2015 12:13
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RIDUZIONE DEL COSTO DI COSTRUZIONE
Riduzione per risparmio energetico

13. Risparmio energetico.
13.1. Per gli edifici in cui si realizzi almeno un intervento mirante al risparmio energetico compreso tra quelli
descritti al successivo punto, il contributo di concessione stabilito ai sensi delle presenti norme viene ridotto di una
quota pari al quindici per cento. Nel caso si realizzino due o più interventi, tra quelli indicati, la riduzione è portata al
venticinque per cento.
L'intervento o gli interventi dovranno interessare tutte le unità immobiliari ad uso residenziale e comunque una
quota non inferiore all'80 per cento dell'intero volume edificato fuori terra oggetto della concessione.
13.2. I tipi di intervento che danno diritto alla riduzione del contributo sono:
a) installazione di pannelli solari assunti nel rapporto minimo di 2 mq. di superficie captante per ogni 100 mq. di
superfici utile. Per concessioni edilizie riferite ad interventi aventi una superficie complessiva inferiore a 100 metri
quadrati devono comunque essere installati almeno 2 mq. di pannelli;
b) installazione di impianti atti a produrre energia elettrica che utilizzino fonti di energia rinnovabile quali sole,
vento, energia idraulica, risorse geotermiche con una potenza installata non inferiore a 1 Kw per ogni 500 mq. di
superficie utile. Per concessioni edilizie riferite ad interventi aventi una superficie complessiva inferiore a 500 mq. deve
comunque essere installata una potenza di almeno 1 Kw.;
c) installazione di generatori di calore che utilizzino esclusivamente fonti di energia rinnovabili quali legna o
prodotti derivanti dalla trasformazione di rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali che siano collegati ad un
impianto di distribuzione del calore al servizio dell'edificio, ed abbiano caratteristiche atte a produrre energia termica
in misura adeguata al totale fabbisogno previsto. Sono escluse le apparecchiature che non rientrano nella definizione
di "impianti termici" data al punto f) del D.P.R. 26 agosto 1996, n. 412, ovvero stufe, caminetti, radiatori individuali,
scaldacqua familiari;
d) installazione di generatori di calore che utilizzino sistemi di cogenerazione combinata di energia elettrica e
calore in grado di soddisfare almeno il 30 per cento del fabbisogno termico dell'intero edificio;
e) installazione di generatori di calore centralizzati, al servizio di condomini composti da almeno 4 unità
immobiliari, con sistemi di contabilizzazione differenziata dei consumi di calore e acqua sanitaria per ogni singola
utenza;
f) coibentazione di edifici per i quali sia stato verificato un valore del CD (coefficiente di dispersione volumica) di
progetto migliorativo del 20 per cento rispetto al valore di CD limite imposto dalla legge;
g) realizzazione di edifici di nuova costruzione in cui si abbia per le pareti d'ambito esterne una massa efficace
superiore a 250 Kg./mq., intendendo per massa efficace la massa frontale della porzione di parete interna rispetto allo
strato isolante. Nel caso di pareti in cui non sia presente uno strato isolante specifico, la massa efficace è pari al 50 per
cento della massa frontale della parete.
13.3. Per accedere alla riduzione del contributo di concessione dovranno essere allegati al progetto edilizio,
depositato presso gli uffici comunali, una relazione tecnica e gli elaborati progettuali inerenti l'intervento di risparmio
energetico proposto. Questi dovranno essere redatti da un tecnico abilitato e dettagliare:
a) il funzionamento complessivo della soluzione proposta;
b) le caratteristiche delle apparecchiature e dei materiali facenti parte dell'intervento, la loro ubicazione ed
interconnessione;
c) un'analisi del risparmio energetico annuo ottenibile.
13.4. Documentazione analoga a quella di cui al precedente punto dovrà essere nuovamente depositata in
Comune nel caso di eventuali varianti.
13.5 A fine lavori dovrà essere prodotta al Comune una dichiarazione di conformità dei lavori eseguiti al
progetto depositato, sottoscritta dal direttore dei lavori, dall'impresa esecutrice e dal committente. L'Amministrazione
comunale ha facoltà di definire autonomamente le forme di verifica e controllo da effettuarsi sugli interventi realizzati.

IN ALLEGATO IL TESTO DEL DECRETO

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