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G.U. n. 22 del 28.1.2009

Ultimo Aggiornamento: 04/02/2009 12:24
04/02/2009 12:16
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«Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale».
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In pratica è il decreto che parla degli sgravi fiscali del 55%
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Articolo 29
Art. 29.
Meccanismi di controllo per assicurare la trasparenza e
l’effettiva copertura delle agevolazioni fi scali
1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, dell’articolo 5,
del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modifi cazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 , sul monitoraggio
dei crediti di imposta si applicano anche con
riferimento a tutti i crediti di imposta vigenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto tenendo conto degli
oneri fi nanziari previsti in relazione alle disposizioni
medesime. In applicazione del principio di cui al presente
comma, al credito di imposta per spese per attività di ricerca
di cui all’articolo 1, commi da 280 a 283, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, si applicano le disposizioni
di cui ai commi seguenti.
2. Per il credito di imposta di cui all’articolo 1, commi
da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
e successive modifi cazioni, gli stanziamenti nel bilancio
dello Stato sono pari a 375,2 milioni di euro per l’anno
2008, a 533,6 milioni di euro per l’anno 2009, a 654
milioni di euro per l’anno 2010 e a65,4 milioni di euro
per l’anno 2011. A decorrere dall’anno 2009, al fi ne di
garantire congiuntamente la certezza delle strategie di
investimento, i diritti quesiti, nonché l’effettiva copertura
fi nanziaria, la fruizione delcredito di imposta suddetto è
regolatacome segue :
a) per le attività di ricerca che, sulla base di atti o
documenti aventi data certa, risultano già avviate prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti
interessati inoltrano per via telematica alla Agenzia
delle entrate, entro trenta giorni dalla data di attivazione
della procedura di cui al comma 4, a pena di decadenza
dal contributo, un apposito formulario approvato dal
Direttore della predetta Agenzia; l’inoltro del formulario
vale come prenotazione dell’accesso alla fruizione del
credito d’imposta;
b) per le attività di ricerca avviate a partire dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, la compilazione
del formulario da parte dei soggetti interessati ed il
suo inoltro per via telematica alla Agenzia delle entrate
vale come prenotazione dell’accesso alla fruizione del
credito di imposta successiva a quello di cui alla lettera
a) .
3. L’Agenzia delle entrate, sulla base dei dati rilevati
dai formulari pervenuti, esaminati rispettandone rigorosamente
l’ordine cronologico di arrivo, comunica telematicamente
e con procedura automatizzata ai soggetti
interessati:
a) relativamente alle prenotazioni di cui al comma
2, lettera a) , esclusivamente un nulla-osta ai soli fi ni
della copertura fi nanziaria; la fruizione del credito di imposta
è possibile nell’esercizio in corso ovvero, in caso
di esaurimento delle risorse disponibili in funzione delle
disponibilità fi nanziarie, negli esercizi successivi;
b) relativamente alle prenotazioni di cui al comma
2, lettera b) , la certifi cazione dell’avvenuta presentazione
del formulario, l’accoglimento della relativa prenotazione,
nonché nei successivi novantagiorni l’eventuale
diniego, in ragione della capienza. In mancanza del diniego,
l’assenso si intende fornito decorsi novanta giorni
dalla data di comunicazione della certifi cazione dell’avvenuta
prenotazione.
4. Per il credito di imposta di cui al comma 2, lettera
b) , i soggetti interessati espongono nel formulario, secondo
la pianifi cazione scelta, l’importo delle spese agevolabili
da sostenere, a pena di decadenza dal benefi cio, entro
l’anno successivo a quello di accoglimento della prenotazione
e, in ogni caso, non oltre la chiusura del periodo
d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009. L’utilizzo
del credito d’imposta per il quale è comunicato il
nulla-osta è consentito, fatta salva l’ipotesi di incapienza,
esclusivamente entro il sesto mese successivo al termine
di cui al primo periodo e, in ogni caso, nel rispetto di limiti
massimi pari, in progressione, al 30 per cento, nell’anno
di presentazione dell’istanza e, per la residua parte, nell’anno
successivo.
5. Il formulario per la trasmissione dei dati di cui ai
commi da 2 a 4 del presente articolo è approvato con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate,
adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversionedel presente decreto. Entro 30
giorni dalla data di adozione del provvedimento è attivata
la procedura per la trasmissione del formulario.
6. Per le spese sostenute nei periodi d’imposta successivi
a quello in corso al 31 dicembre 2008, i contribuenti
interessati alledetrazioni di cui agli articoli 1, commi da
344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fermi
restando i requisiti e le altre condizioni previsti dalle relative
disposizioni normative, inviano all’Agenzia delle
entrate apposita comunicazione, nei termini e secondo
le modalità previsti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle entrate, da emanare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. Con il medesimo provvedimento
può essere stabilito che la comunicazione sia effettuata
— 159 —
28-1-2009 Supplemento ordinario n. 14/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 22
esclusivamente in via telematica, anche tramite i soggetti
di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modifi cazioni, e sono stabiliti i termini e le modalità di
comunicazione all’Agenzia delle entrate dei dati in possesso
dell’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente
(ENEA) ai sensi del decreto del Ministro dell’economia
e delle fi nanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella
Gazzetta Uffi ciale n. 47 del 26 febbraio 2007. Il predetto
decreto del Ministro dell’economia e delle fi nanze 19 febbraio
2007, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, è
comunque modifi cato con decreto di natura non regolamentare
al fi ne di semplifi care le procedure e di ridurre
gli adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti.
Per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2009
la detrazione dall’imposta lorda deve essere ripartita in
cinque rate annuali di pariimporto .
7. Nell’ambito del monitoraggio di cui al comma 1
sull’effettivo utilizzo dei crediti di imposta previsti dagli
articoli 7 e 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
e successive modifi cazioni, l’Agenzia delle entrate effettua,
nell’anno 2009, verifi che mirate volte ad accertare
l’esistenza di risorse formalmente impegnate ma non utilizzate
o non utilizzabili. In relazione a quanto previsto
dal primo periodo del presente comma in considerazione
dell’effettivo utilizzo dei predetti crediti di imposta, le
risorse fi nanziarie a tale fi ne preordinate, nonché altre
risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi
e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la
contabilità speciale 1778 – Fondi di bilancio, sono ridotte
di 1.155,6 milioni di euro. Le predette risorse sono
versate al bilancio dello Stato nella misura di 286,3 milioni
di euro per l’anno 2009, di 263,1 milioni di euro per
l’anno 2010, di 341,8 milioni di euro per l’anno 2011 e di
264,4 milioni di euro per l’anno 2013 .
8. S opp resso.
9. S o ppresso.
10. S o ppresso.
11. Soppresso.
Riferimenti normativi:
— Si riporta il testo vigente dei commi 1 e 2 dell’articolo 5 del
decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modifi cazioni, dalla
legge 8 agosto 2002, n. 178 recante «Interventi urgenti in materia tributaria,
di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per
il sostegno dell’economia anche nelle aree svantaggiate»:
«1. I crediti di imposta previsti dalle vigenti disposizioni di legge
sono integralmente confermati e, fermo restando quanto stabilito dagli
articoli 10 e 11, possono essere fruiti entro i limiti degli oneri fi nanziari
previsti in relazione alle disposizioni medesime. I soggetti interessati
hanno diritto al credito di imposta fi no all’esaurimento delle risorse
fi nanziarie.
2. Con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle fi nanze
di natura non regolamentare sono stabilite, per ciascun credito di imposta,
la data di decorrenza della disposizione di cui al comma 1 nonché le
modalità per il controllo dei relativi fl ussi. Con decreto interdirigenziale
da pubblicare nella Gazzetta Uffi ciale , è comunicato l’avvenuto esaurimento
delle risorse disponibili. A decorrere dalla data di pubblicazione
del decreto di cui al periodo precedente i soggetti interessati non possono
più fruire di nuovi crediti di imposta i cui presupposti si sono realizzati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Non si applicano interessi e sanzioni nei confronti dell’interessato che
utilizzi un credito di imposta dopo la pubblicazione del decreto interdirigenziale
di cui al secondo periodo, purché entro trenta giorni dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Uffi ciale ed entro lo stesso termine avvenga
la spontanea restituzione degli importi indebitamente utilizzati».
— Si riporta il testo vigente dei commi da 280 a 283 dell’articolo
1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge fi nanziaria
2007):
«280. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2006 e fi no alla chiusura del periodo d’imposta in
corso alla data del 31 dicembre 2009, alle imprese è attribuito un credito
d’imposta nella misura del 10 per cento dei costi sostenuti per attività
di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, in conformità alla
vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato in materia, secondo le
modalità dei commi da 281 a 285. La misura del 10 per cento è elevata
al 40 per cento qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti
stipulati con università ed enti pubblici di ricerca;
281. Ai fi ni della determinazione del credito d’imposta i costi non
possono, in ogni caso, superare l’importo di 50 milioni di euro per ciascun
periodo d’imposta;
282. Il credito d’imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione
dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né
della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive,
non rileva ai fi ni del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5,
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifi cazioni,
ed è utilizzabile ai fi ni dei versamenti delle imposte sui redditi e dell’imposta
regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d’imposta
in cui le spese di cui al comma 280 sono state sostenute; l’eventuale
eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modifi cazioni, a
decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d’imposta con riferimento al
quale il credito è concesso;
283. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle fi nanze da adottare entro il
31 marzo 2008, sono individuati gli obblighi di comunicazione a carico
delle imprese per quanto attiene alla defi nizione delle attività di ricerca
e sviluppo agevolabili e le modalità di verifi ca ed accertamento della
effettività delle spese sostenute e coerenza delle stesse con la disciplina
comunitaria di cui al comma 280.
— Si riporta il testo vigente dei commi da 344 a 347 dell’articolo 1
della citata legge n. 296 del 2006 (legge fi nanziaria 2007):
«344. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre
2007, relative ad interventi di riqualifi cazione energetica di edifi ci esistenti,
che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria
annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per
cento rispetto ai valori riportati nell’allegato C, numero 1), tabella 1,
annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, spetta una detrazione
dall’imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi
rimasti a carico del contribuente, fi no a un valore massimo della detrazione
di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.
345. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre
2007, relative ad interventi su edifi ci esistenti, parti di edifi ci esistenti
o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache
orizzontali (coperture e pavimenti), fi nestre comprensive di infi ssi,
spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55 per
cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fi no a un valore
massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote
annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di
trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, della Tabella 3 allegata alla
presente legge.
346. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre
2007, relative all’installazione di pannelli solari per la produzione di
acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno
di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e
cura, istituti scolastici e università, spetta una detrazione dall’imposta
lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del
contribuente, fi no a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro,
da ripartire in tre quote annuali di pari importo.
347. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre
2007, per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa
a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione dall’imposta
lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del
contribuente, fi no a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro,
da ripartire in tre quote annuali di pari importo».
— 160 —
28-1-2009 Supplemento ordinario n. 14/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 22
— Si riporta il testo del comma 3 dell’articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, recante «Regolamento
recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative
alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive
e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136,
della L. 23 dicembre 1996, n. 662»:
«3. Ai soli fi ni della presentazione delle dichiarazioni in via telematica
mediante il servizio telematico Entratel si considerano soggetti
incaricati della trasmissione delle stesse:
a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri
e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di
periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di
laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o
diploma di ragioneria;
c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate
nell’articolo 32, comma 1, lettere a) , b) e c) , del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a
minoranze etnico-linguistiche;
d) i centri di assistenza fi scale per le imprese e per i lavoratori
dipendenti e pensionati;
e) gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell’economia
e delle fi nanze.
— Si riporta il testo vigente degli articoli 7 e 8 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato» (legge fi nanziaria 2001):
«Art. 7 (Incentivi per l’incremento dell’occupazione) .— 1. Ai
datori di lavoro, che nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 e il
31 dicembre 2003 incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con
contratto di lavoro a tempo indeterminato è concesso un credito di imposta.
Sono esclusi i soggetti di cui all’articolo 88 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917.
2. Il credito di imposta è commisurato, nella misura di lire 800.000
per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, alla differenza tra
il numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato
rilevato in ciascun mese rispetto al numero dei lavoratori con contratto
di lavoro a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo
compreso tra il 1° ottobre 1999 e il 30 settembre 2000. Il credito di imposta
decade se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori
dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i
lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore
o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente
occupati nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1999 e il 30 settembre
2000. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo
parziale, il credito d’imposta spetta in misura proporzionale alle ore
prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Il credito d’imposta
è concesso anche ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo che
incrementano il numero dei lavoratori operai, ciascuno occupato per almeno
230 giornate all’anno.
3. L’incremento della base occupazionale va considerato al netto
delle diminuzioni occupazionali verifi catesi in società controllate o collegate
ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche
per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono
la qualifi ca di datore di lavoro a decorrere dal 1° ottobre 2000, ogni
lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale.
I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale
si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore
prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
4. Il credito d’imposta, che non concorre alla formazione del reddito
e del valore della produzione rilevante ai fi ni dell’imposta regionale
sulle attività produttive né ai fi ni del rapporto di cui all’articolo 63 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere
dal 1° gennaio 2001, esclusivamente in compensazione ai sensi
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5. Il credito d’imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che:
a) i nuovi assunti siano di età non inferiore a 25 anni;
b) i nuovi assunti non abbiano svolto attività di lavoro dipendente
a tempo indeterminato da almeno 24 mesi o siano portatori di handicap
individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) siano osservati i contratti collettivi nazionali anche con riferimento
ai soggetti che non hanno dato diritto al credito d’imposta;
d) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza
dei lavoratori previste dai D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e D.Lgs.
14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modifi cazioni, nonché dai successivi
decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di
sicurezza ed igiene del lavoro.
6. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio
pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito
d’imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più
rispetto a quello dell’impresa sostituita.
7. Qualora vengano defi nitivamente accertate violazioni non formali,
e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo superiore a
lire 5 milioni, alla normativa fi scale e contributiva in materia di lavoro
dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza
dei lavoratori, prevista dai D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e
D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modifi cazioni, nonché
dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia
di sicurezza ed igiene del lavoro, commesse nel periodo in cui si
applicano le disposizioni del presente articolo e qualora siano emanati
provvedimenti defi nitivi della magistratura contro il datore di lavoro per
condotta antisindacale ai sensi dell’articolo 28 della legge 20 maggio
1970, n. 300, le agevolazioni sono revocate. Dalla data del defi nitivo
accertamento delle violazioni, decorrono i termini per far luogo al recupero
delle minori imposte versate o del maggiore credito riportato e per
l’applicazione delle relative sanzioni.
8. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono cumulabili
con altri benefìci eventualmente concessi.
9. Entro il 31 dicembre 2001 il Governo provvede ad effettuare
la verifi ca ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al
presente articolo, identifi cando la nuova occupazione generata per area
territoriale, sesso, età e professionalità.
10. Le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, e successive modifi cazioni, restano in vigore per le assunzioni
intervenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1999 e il
31 dicembre 2000. Per i datori di lavoro che nel periodo compreso tra il
1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2003 effettuano nuove assunzioni di
lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato da destinare
a unità produttive ubicate nei territori individuati nel citato articolo 4 e
nelle aree di cui all’obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del
Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché in quelle delle regioni Abruzzo
e Molise, spetta un ulteriore credito d’imposta. L’ulteriore credito d’imposta,
che è pari a lire 400.000 per ciascun nuovo dipendente, compete
secondo la disciplina di cui al presente articolo. All’ulteriore credito
di imposta di cui al presente comma si applica la regola de minimis
di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee
96/C68/06, pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale delle Comunità europee
C68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefi ci eventualmente
concessi ai sensi della predetta comunicazione purché non venga
superato il limite massimo di lire 180 milioni nel triennio.
11. Ai fi ni delle agevolazioni previste dal presente articolo, i soci lavoratori
di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.
«Art. 8 (Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate)
. — 1. Alle imprese che operano nei settori delle attività estrattive
e manifatturiere, dei servizi, del turismo, del commercio, delle costruzioni,
della produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore ed
acqua calda, della pesca e dell’acquacoltura, della trasformazione dei
prodotti della pesca e dell’acquacoltura di cui all’allegato I del Trattato
che istituisce la Comunità europea, e successive modifi cazioni, che, fi no
alla chiusura del periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre
2006, effettuano nuovi investimenti nelle aree ammissibili alle deroghe
previste dall’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) , del citato Trattato,
individuate dalla Carta italiana degli aiuti a fi nalità regionale per il
periodo 2000-2006, è attribuito un contributo nella forma di credito di
imposta nei limiti massimi di spesa pari a 870 milioni di euro per l’anno
2002 pari a 1.725 milioni di euro per l’anno 2003, 1.740 milioni di euro
per l’anno 2004, 1.511 milioni di euro per l’anno 2005, 1.250 milioni di
euro per l’anno 2006, 700 milioni di euro per l’anno 2007 e 300 milioni
di euro per l’anno 2008. Ai fi ni dell’individuazione dei predetti settori,
salvo per il settore della pesca e dell’acquacoltura, si rinvia alla disciplina
di attuazione delle agevolazioni di cui all’articolo 1, comma 2,
del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modifi cazioni,
dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Per le aree ammissibili alle
deroghe previste dal citato articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) , il
credito compete entro la misura dell’85 per cento delle intensità di aiuto
previste dalla Carta italiana degli aiuti a fi nalità regionale per il periodo
2000-2006. Il credito d’imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato
— 161 —
28-1-2009 Supplemento ordinario n. 14/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 22
a fi nalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi
beni che fruiscono del credito di imposta.
1 -bis . Per fruire del contributo le imprese inoltrano, in via telematica,
al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle entrate un’istanza
contenente gli elementi identifi cativi dell’impresa, l’ammontare complessivo
dei nuovi investimenti e la ripartizione regionale degli stessi,
nonché l’impegno, a pena di disconoscimento del benefi cio, ad avviare
la realizzazione degli investimenti successivamente alla data di presentazione
della medesima istanza e comunque entro sei mesi dalla predetta
data.
1 -ter . L’Agenzia delle entrate rilascia, in via telematica e con procedura
automatizzata, certifi cazione della data di avvenuta presentazione
della domanda, esamina le istanze di cui al comma 1 -bis dando precedenza,
secondo l’ordine cronologico di presentazione, alle domande
presentate nell’anno precedente e non accolte per esaurimento dei fondi
stanziati e, tra queste, a quelle delle piccole e medie imprese, come defi
nite dall’allegato I del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione,
del 12 gennaio 2001, e successivamente, secondo l’ordine di presentazione,
alle altre domande. L’Agenzia delle entrate comunica in via
telematica, entro 30 giorni dalla presentazione delle domande, il diniego
del contributo per la mancanza di uno degli elementi di cui al comma 1 -
bis , ovvero per l’esaurimento dei fondi stanziati. Il benefi cio si intende
concesso decorsi 30 giorni dalla presentazione dell’istanza e senza comunicazione
di diniego da parte dell’Agenzia delle entrate.
1 -quater . [abrogato].
1 -quinquies . Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate sono stabilite le specifi che tecniche per la trasmissione dei dati
di cui ai commi 1, 1 -bis , 1 -ter e 1 -quater .
1 -sexies . Per le modalità delle trasmissioni telematiche previste dal
presente articolo si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 3
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, come sostituito dall’articolo 3 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.
1 -septies . L’Agenzia delle entrate provvede a pubblicare, con cadenza
semestrale, sul proprio sito INTERNET, il numero delle istanze
pervenute, l’ammontare totale dei contributi concessi, nonchè quello
delle risorse fi nanziarie residue.
2. Per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni di beni strumentali
nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, esclusi i costi relativi all’acquisto di «mobili e
macchine ordinarie di uffi cio» di cui alla tabella approvata con decreto
31 dicembre 1988, del Ministro delle fi nanze pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Uffi ciale n. 27 del 2 febbraio 1989, concernente
i «coeffi cienti di ammortamento», destinati a strutture produttive
già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al
comma 1, per la parte del loro costo complessivo eccedente le cessioni
e le dismissioni effettuate nonché gli ammortamenti dedotti nel periodo
d’imposta, relativi a beni d’investimento della stessa struttura produttiva.
Sono esclusi gli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell’investimento
agevolato effettuati nel periodo d’imposta della loro entrata
in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione
fi nanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto
dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione. Per le
grandi imprese, come defi nite ai sensi della normativa comunitaria, gli
investimenti in beni immateriali sono agevolabili nel limite del 25 per
cento del complesso degli altri investimenti agevolati.
3. (abrogato) .
4. All’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 466, sono aggiunte, in fi ne, le seguenti parole: «differenziabile
in funzione del settore di attività e delle dimensioni dell’impresa, nonché
della localizzazione».
5. Il credito d’imposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti
eseguiti in ciascun periodo d’imposta e va indicato nella relativa
dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito
né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive,
non rileva ai fi ni del rapporto di cui all’articolo 63 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in
compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a
decorrere dalla data di sostenimento dei costi.
6. Il credito d’imposta a favore di imprese o attività che riguardano
prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifi
che, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti, è riconosciuto
nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali defi nite
dalle predette discipline dell’Unione europea e previa autorizzazione
della Commissione delle Comunità europee. Il Ministero dell’industria,
del commercio e dell’artigianato procede all’inoltro alla Commissione
della richiesta di preventiva autorizzazione, ove prescritta, nonché al
controllo del rispetto delle norme sostanziali e procedurali della normativa
comunitaria.
7. Se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro
il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione
o ultimazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo
dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione.
Se entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono
entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a fi nalità
estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive
diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito
d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il
costo dei beni anzidetti; se nel periodo di imposta in cui si verifi ca una
delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di
quelli agevolati, il credito d’imposta è rideterminato escludendo il costo
non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i
costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione fi nanziaria
le disposizioni precedenti si applicano anche se non viene esercitato
il riscatto. Il minore credito d’imposta che deriva dall’applicazione del
presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta
sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifi cano
le ipotesi ivi indicate.
7 -bis . Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,
d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono defi nite
le tipologie di investimento per le imprese agricole e per quelle della
prima trasformazione e commercializzazione ammesse agli aiuti, in osservanza
di quanto previsto dal piano di sviluppo rurale di cui al citato
regolamento (CE) n. 1257/1999 e di quanto previsto dall’articolo 17 del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
8. Con uno o più decreti del Ministero delle fi nanze, di concerto
con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
e con il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, verranno emanate disposizioni per l’effettuazione
delle verifi che necessarie a garantire la corretta applicazione delle
presenti disposizioni. Tali verifi che, da effettuare dopo almeno dodici
mesi dall’attribuzione del credito di imposta, sono altresì fi nalizzate alla
valutazione della qualità degli investimenti effettuati, anche al fi ne di
valutare l’opportunità di effettuare un riequilibrio con altri strumenti
aventi analoga fi nalità.».
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